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Frosinone / Vittime della strada / “La prevenzione non può aspettare” / EDITORIALE OGGI CIOCIARIA del 19 novembre 2017 / di Massimiliano Pistilli / https://goo.gl/XKaKGo OBIETTIVO SICUREZZA Claudio Martino, responsabile nazionale dell’ufficio stampa di AIFVS, parla della legge introdotta nel 2016

Frosinone / Vittime della strada / “La prevenzione non può aspettare” / EDITORIALE OGGI CIOCIARIA del 19 novembre 2017 / di Massimiliano Pistilli / https://goo.gl/XKaKGo

OBIETTIVO SICUREZZA Claudio Martino, responsabile nazionale dell’ufficio stampa di AIFVS, parla della legge introdotta nel 2016

Claudio Martino, 65 anni di Frosinone, è responsabile nazionale dell’ufficio stampa dell’Associazione italiana familiari e vittime della strada onlus (AIFVS) e punta l’attenzione sulla necessità delle misure preventive quando si parla di sicurezza stradale

“Ogni anno a febbraio organizziamo la fiaccolata in memoria di chi ha perso la vita” – Claudio Martino

 

LODO SULLA PRESIDENZA DELL’AIFVS – Alcuni passaggi scelti da Claudio Martino / 1) Arbitrato irrituale – lodo libero – pronuncia di natura negoziale

LODO SULLA PRESIDENZA DELL’AIFVS – Alcuni passaggi scelti da Claudio Martino / 1) Arbitrato irrituale – lodo libero – pronuncia di natura negoziale

​Orbene, ritiene questo arbitro di emettere un lodo libero, in quanto il presente arbitrato è da qualificarsi, su concorde richiesta delle parti nella clausola compromissoria, contrattuale, ossia irrituale. In tal senso depone in maniera incontrovertibile la convenzione d’arbitrato, la quale richiama espressamente la necessità di una pronuncia all’esito di “arbitrato irrituale”.

​A seguito della novella codicistica del 2006, le due tipologie di arbitrato – rituale e irrituale – risultano accomunate dallo scopo, primario, di rappresentare strumenti giuridici finalizzati a comporre le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, contraddistinti dalla volontà dei contendenti di affidarne la risoluzione a uno o più soggetti privati, che sfocia in un lodo, a conclusione di un procedimento svoltosi in contraddittorio delle parti. Più in particolare, l’efficacia della decisione posta a definizione del giudizio, nell’irrituale ha natura di mera determinazione negoziale, insuscettibile di exequatur, mentre nell’arbitrato rituale il lodo acquista un’efficacia analoga a quella della sentenza del giudice ordinario, sebbene pronunziata da un giudice privato.

Entrambe le tipologie di arbitrato traggono origine dal cosiddetto “patto compromissorio”, altrimenti definito quale “convenzione d’arbitrato”, che si esplica nella forma del “compromesso” ovvero della “clausola compromissoria”, di per sé atto avente natura negoziale, espressione della libertà di opzione che l’ordinamento giuridico riconosce ai soggetti bisognosi di trovare una soluzione alle proprie contese: adire, quindi, la giurisdizione ordinaria ovvero devolverne la composizione a giudici privati.

La differenziazione tra l’arbitrato rituale, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del codice di rito civile, e quello irrituale, risiede sia nella finalità che nella natura della decisione finale: nel primo, al lodo viene riconosciuta identica valenza rispetto a quella propria della sentenza emanata dai giudici statuali, mentre nell’arbitrato irrituale, denominato anche “libero”, il lodo assume natura contrattuale e, perciò, tra le parti in contesa ha la peculiare valenza di determinazione “negoziale”.

​Al fine di determinare se si verta in tema di arbitrato rituale o irrituale, occorre far riferimento alla clausola compromissoria in atti, la quale nel caso concreto non dà adito a dubbi, poiché, alla stregua dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall’art. 1362 cod. civ.,
sia con riferimento al dato letterale, sia alla comune intenzione delle parti e al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto,
emerge chiaramente che le stesse abbiano previsto una decisione non suscettibile di exequatur.

​Diversamente che nell’ipotesi della domanda giudiziale, in cui è impossibile individuare “la comune intenzione delle parti”, i canoni ermeneutici negoziali sono applicabili alla clausola compromissoria, in cui le parti hanno affidato all’arbitrato la soluzione della controversia soltanto attraverso lo strumento contrattuale, riconducibile all’istituto del mandato collettivo o congiunto, mediante una composizione amichevole ovvero del negozio di accertamento riferibile alla volontà delle stesse parti, le quali si sono impegnate a considerare la decisione arbitrale quale espressione della loro stessa volontà.

​Infatti, dall’esame del contenuto della convenzione d’arbitrato di cui all’art. 23 dello statuto dell’AIFVS O.n.l.u.s.,
emerge che la scelta dell’arbitrato irrituale è avvenuta con disposizione espressa e per iscritto, per mezzo della quale le parti hanno manifestato la volontà che la controversia sia definita dall’arbitro mediante determinazione contrattuale. Il dato letterale è chiaro nel senso di escludere espressamente un arbitrato rituale, atteso che le parti hanno specificato nella clausola compromissoria che la decisione deve essere irrituale, ossia con natura negoziale.

​Ora, per l’ermeneutica di tale clausola, occorre precisare che, ai fini della configurabilità di un arbitrato libero, non sono stati ritenuti decisivi né il conferimento agli arbitri del potere di decidere, come nel caso di specie, secondo equità, ovvero in qualità di amichevoli compositori o arbitratori, né la previsione dell’inappellabilità del lodo o dell’esonero degli arbitri dalle formalità di procedura, dovendosi, piuttosto, valorizzare espressioni terminologiche coerenti con l’attività del giudicare e con il risultato di un giudizio in ordine a una controversia e, perciò, compatibili con la previsione di un arbitrato rituale.

La giurisprudenza ha ritenuto significativo della ritualità di un arbitrato l’impiego nella convenzione arbitrale di espressioni che evochino chiaramente l’espletamento da parte degli arbitri di un’attività processuale, che si concretizzi nel compimento di un’attività di giudizio e che dia esito a una pronuncia che stabilisca il torto o la ragione delle parti.

Le espressioni sopra richiamate, quali “decisione secondo equità”, “amichevoli compositori”, “esonero dalle formalità di procedura”, descrivono delle modalità di svolgimento dell’attività arbitrale che si attagliano indistintamente sia all’arbitrato rituale che a quello irrituale: le parti, infatti, ai sensi dell’art. 822 c.p.c., possono pretendere dagli arbitri un lodo secondo equità, pur avendo scelto un arbitrato rituale; rientra nelle loro facoltà, ex art. 829 c.p.c., richiedere una pronuncia non impugnabile, seppur all’esito di un procedimento rituale; possono infine volere un arbitrato senza formalità di procedura che, rimettendo alle parti la determinazione delle regole del procedimento, conferisca loro la più ampia libertà sul punto e, indi, anche la possibilità di non prevedere alcun vincolo procedurale.

​Nondimeno, il dato letterale della clausola compromissoria, secondo cui si abbia luogo, in caso di controversia tra associati o tra associati e associazione, ad arbitrato irrituale, è confermato dal criterio ermeneutico della comune intenzione delle parti, oggettivamente considerata.

In particolare, “si ha arbitrato irrituale quando le parti conferiscono all’arbitro il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte o che possono insorgere tra loro in ordine a determinati rapporti giuridici mediante una composizione amichevole riconducibile alla loro volontà” sicché la decisione di questo arbitro sarà sottratta all’impugnazione per nullità ai sensi dell’art. 828 c.p.c

Nell’arbitrato irrituale, come il presente, è compito di questo arbitro “elaborare una soluzione transattiva di una questione su cui esiste controversia tra le parti, le quali si impegnano ad assumere tale soluzione come contenuto della propria volontà, cioè del negozio transattivo cui esse si sono obbligate, fondandosi l’arbitrato irrituale su un mandato per una definizione negoziale, che attiene all’intera controversia”.

​Tra l’altro, non si pone in contrasto con l’arbitrato libero l’impiego delle regole processuali previste per l’arbitrato rituale, ancorché nel caso di specie le parti abbiano fatto espressa richiesta di libertà dal vincolo procedurale e le norme processuali siano state seguite da questo arbitro, come dal precedente sostituito avv. Brancadoro, al solo fine non già di imporre preclusioni e decadenze, non previste da alcuna norma in materia stante la chiara lettera della convenzione d’arbitrato, quanto per garantire il rispetto del contraddittorio e il diritto di azione e di difesa.

​Le parti, altresì, hanno difatti chiaramente manifestato, preventivamente, nella convenzione d’arbitrato, l’intenzione di ottenere una decisione negoziale, integrativa del contratto esistente (atto costitutivo, statuto e decisioni assembleari, nonché accordi tra associati), ovvero comunque implicante un atto giuridico determinativo dei reciproci interessi rimesso all’attività intellettiva di un amichevole arbitratore, per far emergere l’ “espressione diretta della volontà” delle stesse.

ALCUNI PASSAGGI DEL LODO EMESSO SULLA PRESIDENZA DELL’AIFVS (testo integrale: https://goo.gl/F9W5WK) SCELTI DA CLAUDIO MARTINO

LODO SULLA PRESIDENZA DELL’AIFVS ONLUS, emesso il 2 settembre 2017 dall’avvocato Carlo AFFINITO (testo in pdf: https://goo.gl/F9W5WK)

LODO SULLA PRESIDENZA DELL’AIFVS ONLUS, emesso il 2 settembre 2017 dall’avvocato Carlo AFFINITO (testo in pdf: https://goo.gl/F9W5WK)

L’arbitro unico avv.to Carlo Affinito, in data 02.09.2017, nella sede dell’arbitrato, sita nel suo studio, a Roma, in via Mario Romagnoli n.11, scala B, IV Piano, int. n. 7, per la risoluzione della vertenza insorta appresso indicata, ha emesso il presente lodo tra
– il sig. Alberto Pallotti, nato a Mantova il 12.2.1974, residente a Castelnuovo del Garda (VR), in via Stazione n. 5, C.F.: PLLLRT74B12E897C, elettivamente domiciliato a Roma, in via Cicerone n. 60, presso lo studio degli avv.ti Carla Previti (C.F.: PRVCRL63H47H501X) – pec: carlapreviti@ordineavvocatiroma.org e Flaviano Sanzari (C.F.: SNZFVN74C30I921H) – pec: flaviano.sanzari@avvocatispoleto.legalmail.it, che lo rappresentano e difendono, anche in via disgiuntiva, in virtù di procura in calce all’ “Istanza di avvio di procedimento arbitrale e contestuale nomina di arbitro” del 6.4.2016 ​​​​​​​​​​Attore
CONTRO
– l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada O.n.l.u.s. (d’ora in poi AIFVS O.n.l.u.s. o AIFVS, con sede legale a Roma, in viale Africa n. 112, CF 97184320584), in persona del legale rappresentante pro tempore prof.ssa Giuseppa Cassaniti Mastrojeni e – la prof.ssa Giuseppa Cassaniti Mastrojeni (CF CSSGPP41B58G597I) in proprio, elettivamente domiciliati a Roma, in via degli Scipioni n. 110, nello studio dell’avv.to Marco Machetta (C.F.: MCHMRC66R14H501O) – fax: 06.36002719 – pec: marcomachetta@ordineavvocatiroma.org, che li assiste e difende, giusta procura a margine della memoria di costituzione e risposta del 05.09.2016, ​​​​​​​​​​Convenute
Indice del provvedimento
Clausola compromissoria​3
Conclusioni delle parti ​4
MOTIVI DELLA DECISIONE​8
FATTO ​8
DIRITTO ​31
1) Arbitrato irrituale – lodo libero – pronuncia di natura negoziale ​31
2) Arbitrato irrituale – deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria – esclusione – conseguenze: infondatezza delle eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza; improponibilità della domanda in sede giudiziaria – configurabilità. Infondatezza delle eccezioni di inammissibilità della domanda arbitrale o improcedibilità della stessa: configurabilità​37
3) Infondatezza delle eccezioni di illegittimità della sostituzione dell’arbitro avv.to Brancadoro, di incompetenza, inammissibilità, nullità, invalidità dell’arbitrato e della procedura di nomina e sostituzione dell’arbitro, difetto di costituzione, carenza di potestas iudicandi, inesistenza; principio di autonomia della clausola compromissoria di cui all’art. 27 dello statuto del 18.05.2014 ai sensi dell’art. 808, ult. c., c.p.c. e nullità della delibera del 18.05.2014​40
4) Provvedimenti d’urgenza: in genere – efficacia di giudicato – esclusione; eccezione di giudicato esterno: infondatezza; provvedimento di archiviazione del giudice per le indagini preliminari: diversa valutazione e qualificazione del fatto da parte del giudice civile o in sede arbitrale – preclusione – insussistenza – fondamento​51
5) Giudizio secondo equità del presente lodo​59
6) AIFVS O.n.l.u.s. – natura giuridica: associazione non riconosciuta; conseguenza: assenza di pubblicità legale in ordine ai soggetti cui è conferita dagli accordi associativi la presidenza o la direzione; disciplina normativa applicabile: artt. 36 e ss. cod. civ.; criterio del riferimento ai libri vidimati e bollati dal notaio: inidoneità; criterio degli accordi tra gli associati circa i soggetti cui è conferita la presidenza o direzione dell’associazione: fondatezza ex art. 36, c. 2, cod. civ.​62
7) Validità ed efficacia della deliberazione assembleare del 27.04.2013, che ha approvato il bilancio, eletto il sig. Franco Piacentini quale presidente dell’AIFVS O.n.l.u.s. e rinnovato il consiglio direttivo dell’associazione; inesistenza giuridica della decisione dell’autoproclamatosi “consiglio direttivo” del 25.05.2013, in quanto adottata da soggetti non eletti dagli associati, in violazione dell’art. 10, c. 5, dello statuto dell’associazione dell’8.04.2000; vizio di inesistenza della convocazione dell’assemblea del 06.07.2013: conseguenza, inesistenza delle delibere assembleari del 06.07.2013, tra cui inesistenza della elezione della presidente sig.ra Cassaniti Mastrojeni ​76
8) Validità delle dimissioni verbali dalla carica di presidente della sig.ra Cassaniti Mastrojeni, quale recesso da un incarico associativo​93
9) inesistenza del provvedimento di esclusione dall’associazione del sig. Pallotti, in quanto adottato il 25.05.2013 da soggetti non legittimati; inoltre, insussistenza della eccepita decadenza statutaria dall’impugnazione dell’esclusione e, comunque, sussistenza della qualità di associato in capo al sig. Pallotti; omessa eccezione di decadenza ex art. 24, c. 3, cod. civ. e impossibilità di una pronuncia d’ufficio della decadenza; legittimità delle deliberazioni assembleari del 16.11.2013; accertamento che il sig. Alberto Pallotti ha regolarmente conseguito democraticamente la carica di presidente dell’AIFVS O.n.l.u.s. ​97
10) Liquidazione delle spese di lite​104
P.Q.M. ​105
Clausola compromissoria
Il presente lodo viene emesso in dipendenza della convenzione d’arbitrato contenuta nella clausola compromissoria di cui all’art. 23 dello statuto allegato sub H, all’atto rep. 103648 racc. 20834 dell’8.04.2000, a rogito del notaio Alessandro Marini di Roma (all. 29 fascicolo delle convenute) secondo cui “Qualunque controversia sorta in ordine all’esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto dalle parti contendenti di comune accordo; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal presidente del Tribunale di Roma” e di cui all’art. 27 dello statuto dell’AIFVS O.n.l.u.s. del 18.05.2014, registrato il 19.06.2014 al n. 4493 s. 3 all’Agenzia delle entrate di Roma 4 Collatino (all. 3 fascicolo delle convenute), secondo cui “1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati, nonché tra gli organi associativi e/o tra gli stessi organi ed i soci, in relazione al rapporto associativo e/o all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente statuto e/o sulle deliberazioni legalmente adottate dagli organo associativi, ove compromissibili, verranno deferite ad un arbitro che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; 2. l’arbitro sarà scelto dalle parti contendenti di comune accordo. In mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal presidente del tribunale di Roma. 3. Con decisione del presidente dell’associazione e/o del consiglio direttivo, presa a maggioranza assoluta dei componenti, può essere autorizzata la deroga alla suddetta giurisdizione arbitrale, in favore della giurisdizione ordinaria”.
***
Conclusioni delle parti
​Per il sig. Alberto Pallotti: “1) determini ed accerti l’arbitro, per tutti i motivi esposti ed, in ogni caso, alla luce delle valide assemblee nazionali dell’AIFVS del 27.4.2013 e del 16.11.2013 – anche previo accertamento della inesistenza e/o nullità e/o invalidità dell’assemblea nazionale tenutasi in data 6.7.2013 – la efficacia e validità della nomina a presidente nazionale della medesima AIFVS del sig. Alberto Pallotti, avvenuta in occasione dell’assemblea nazionale del 16.11.2013 confermandone, ove occorra, gli effetti e dichiarando, quindi, il medesimo sig. Pallotti legittimo presidente nazionale dell’AIFVS; 2)​e, per l’effetto, ordini alla sig.ra Cassaniti Mastrojeni di interrompere immediatamente ogni molestia e/o condotta in contrasto ed, in particolare, finalizzata ad impedire la piena e regolare gestione dell’Associazione da parte del legittimo presidente, e di porre in essere ogni azione necessaria a consentire e favorire l’effettivo subentro del sig. Pallotti nella piena gestione operativa dell’incarico di presidente nazionale dell’AIFVS, ordinando alla medesima sig.ra Cassaniti, in ogni caso, di consegnare e/o mettere comunque a disposizione del sig. Pallotti tutta la documentazione riguardante l’Associazione (quali, a titolo esemplificativo, le scritture contabili, il registro soci, il registro assemblee, il registro deliberazioni del consiglio direttivo, il registro deliberazioni dei probiviri, il registro deliberazioni dei revisori dei conti); 3) determini, infine, le spese di arbitrato, quelle eventuali di consulenza tecnica d’ufficio, nonché le spese di assistenza legale e le ponga tutte, in forza del principio di soccombenza ed integralmente a carico di Giuseppa Cassaniti Mastrojeni condannandola di conseguenza a rifondere all’istante Alberto Pallotti ogni importo erogato o erogando” (cfr. conclusioni rassegnate nell’istanza di avvio del procedimento arbitrale e contestuale nomina di arbitro del 06.04.2016, conformi a quelle contenute nella memoria di precisazione e modifica delle domande del 20.09.2016, richiamate nell’istanza per la sostituzione dell’arbitro unico prof. avv. Gianluca Brancadoro del 21.04.2017 e nel corso dell’udienza dell’8.08.2017).

Per l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada O.n.l.u.s. (AIFVS) e la prof.ssa Giuseppa Cassaniti Mastrojeni: “ribadita la mancata accettazione del contraddittorio del presente procedimento arbitrale, stante la esclusiva giurisdizione e competenza del giudice ordinario, per scrupolo difensivo e con espressa riserva di ogni diritto ed azione in separata sede, si precisano le seguenti conclusioni Piaccia all’arbitro adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare, per tutti le causali ed i motivi in atti e nei precedenti verbali l’incompetenza e/o il difetto di giurisdizione e/o l’inammissibilità e/o l’improcedibilità e/o improponibilità della procedura arbitrale e per l’effetto rigettare integralmente le domande formulate dalla controparte, con ogni provvedimento presupposto e/o conseguente; 2) sempre in via pregiudiziale, accertare e dichiarare, per tutti le causale ed i motivi in atti e nei precedenti verbali, l’incompetenza e/o inammissibilità e/o nullità e/o invalidità dell’arbitrato e/o della procedura di nomina dell’arbitro in sostituzione ovvero della relativa nomina, con conseguente difetto di costituzione e/o carenza di potestas iudicandi del nuovo arbitro e/o inesistenza e/o nullità di tutti i relativi atti della procedura, con ogni provvedimento presupposto e/o conseguente, ivi compreso il rigetto integrale delle domande avversarie; 3) in via preliminare subordinata, salvo gravame e senza rinuncia alcuna alle precedenti domande e/o accettazione del contraddittorio, accertare e dichiarare l’inammissibilità e/o improcedibilità delle domande ex adverso formulate stante l’efficacia di giudicato dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria di cui in narrativa che hanno accertato che dagli estratti autentici del libro delle deliberazioni assembleari dell’Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada O.n.l.u.s. a firma del notaio Luigi Barontini risulta che la prof.ssa Giuseppa Cassaniti è stata confermata presidente il 6.7.2013, secondo le modalità previste dallo statuto, e/o l’inesistenza delle presunte assemblee e delle relative delibere del 24.07.2013 [recte, del 27.04.2013] (a firma Franco Piacentini e Clelia Formiconi) e del 16.11.2013 (a firma Francesca Di Bernardo e Claudio Martino), con ogni provvedimento presupposto e/o conseguente; 4) in via ulteriormente subordinata, salvo gravame e senza rinuncia alcuna alle precedenti domande e/o accettazione del contraddittorio, accertata e dichiarata l’inesistenza delle presunte assemblee e delle relative delibere del 24.07.2013 [recte, del 27.04.2013] (a firma Franco Piacentini e Clelia Formiconi) e del 16.11.2013 (a firma Francesca Di Bernardo e Claudio Martino) depositate dal sig. Alberto Pallotti, per l’effetto rigettare tutte le domande formulata dal sig. Alberto Pallotti e/o accertare e dichiarare che la Prof.ssa Giuseppa Cassaniti è Presidente dell’AIFVS per essere stata – tra l’altro – confermata nel corso dell’assemblea nazionale dei soci del 06.07.2013, secondo le modalità previste dallo statuto, come risultante dal libro delle deliberazioni assembleari dell’Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada O.n.l.u.s. a firma del notaio Luigi Barontini; 5) In via istruttoria, nonostante quanto sopra sia provato ex actis, si insiste in via cautelativa per l’accoglimento delle istanze istruttorie formulate nella memoria autorizzata e nella memoria integrativa depositate, da intendersi qui riportate e trascritte. In ogni caso con condanna della parte avversaria al pagamento di tutte le spese connesse con l’arbitrato, comprese le competenze dell’arbitro, e con rifusione delle spese ed onorari di difesa, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfetario come per legge, senza accettazione del vincolo di solidarietà nei confronti del sig. Pallotti Alberto.” (cfr. conclusioni rassegnate nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato nel corso dell’udienza dell’8.08.2017, sostanzialmente conformi alle conclusioni già rassegnate nella memoria del 20.09.2016, salvo che per le censure in ordine al procedimento di sostituzione del precedente arbitro unico prof. avv. Gianluca Brancadoro respinte con ordinanza del 05.08.2017 e per la richiesta di ammissione di istanze istruttorie).
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MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
​In data 18.4.2016 il sig. Alberto Pallotti notificava alla sig.ra Giuseppa Cassaniti Mastrojeni e all’AIFVS O.n.l.u.s. un’istanza di avvio di procedimento arbitrale con contestuale nomina di arbitro, ai sensi della convenzione d’arbitrato sopra richiamata, con cui, premesso di essere associato all’AIFVS O.n.l.u.s. sin dal 2004 e di esserne il presidente, in quanto eletto a tale carica dall’assemblea nazionale degli associati il 16.11.2013, chiedeva a questo arbitro di accertare l’invalidità dell’assemblea nazionale della medesima associazione, tenutasi in data 6.7.2013, nel corso della quale era stata eletta presidente dell’associazione la sig.ra Giuseppa Cassaniti Mastrojeni, la quale si qualificava abusivamente davanti ai terzi (soprattutto davanti alle banche, sul sito internet dell’associazione e davanti all’Agenzia delle entrate) presidente, usurpando in tal modo la carica spettante all’attore. Il sig. Pallotti censurava altresì la condotta della sig.ra Cassaniti Mastrojeni, la quale, presidente dell’associazione dal 2001 fino al 27.04.2013, avrebbe gestito l’ordinamento interno e l’amministrazione violando gli accordi degli associati, tanto che, questi ultimi, presa coscienza dell’antidemocraticità di alcune prassi invalse, in occasione delle elezioni per il rinnovo delle cariche associative, nel corso dell’assemblea del 27.04.2013 (competente ad eleggere il presidente: cfr. art. 10 dello statuto dell’8.04.2000 applicabile ratione temporis), avevano eletto presidente il sig. Franco Piacentini. In particolare, tale assemblea, regolarmente convocata dalla sig.ra Cassaniti Mastrojeni, si era svolta a Roma e ne aveva assunto, inizialmente, la presidenza il figlio della signora Cassaniti Mastrojeni, sig. Marcello Mastrojeni, ciò a riprova di una gestione oligarchica da parte della convenuta. Tuttavia, in occasione delle operazioni preliminari alle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali, la sig.ra Cassaniti Mastrojeni avrebbe manifestato verbalmente, alle ore 16:00 circa, agli associati ivi riuniti, le proprie dimissioni dalla carica di presidente (come risulta, in modo incontrovertibile, oltre che dal verbale prodotto sub doc. 3 del fascicolo del sig. Pallotti, anche dalla registrazione fonografica dell’assemblea – doc. n. 7 e documenti fonografici allegati sub doc. n. 2 alla memoria del sig. Pallotti del 10.10.2016); dopo pochi minuti, stante le dimissioni della madre, anche il figlio della sig.ra Cassaniti Mastrojeni, sig. Marcello Mastrojeni, comunicava agli associati di dimettersi dalla carica di presidente dell’assemblea, sicché a suo avviso la stessa doveva considerarsi sciolta e il bilancio, ancorché approvato, doveva considerarsi come non approvato, in quanto egli si era dimesso pochi istanti prima di tale approvazione, determinandone, a suo dire, lo scioglimento; infine, per solidarietà, anche la sig.ra Patrizia Quaresima si dimetteva dalla carica di segretario verbalizzante e del consiglio direttivo; tutti i dimissionari, oltre a ciò, si allontanavano fisicamente e repentinamente dalla sede dei lavori, portando con sé i verbali e i libri dell’associazione, nel tentativo di impedire la verbalizzazione delle decisioni assembleari che, tuttavia, continuavano regolarmente (cfr. registrazione fonografica sub doc. 7 e dichiarazione avv. Grottoli all’udienza arbitrale di precisazione delle conclusioni dell’8.08.2017, secondo cui i libri dell’AIFVS O.n.l.u.s. “sono nel possesso dell’AIFVS presso la sede di Roma”, nonché note conclusive del 18.08.2017). L’assemblea degli associati, preso atto dell’abbandono dell’aula da parte della sig.ra Cassaniti Mastrojeni, dimessasi dalla carica di presidente, del presidente dell’assemblea sig. Mastrojeni e del segretario verbalizzante e del consiglio direttivo sig.ra Quaresima, democraticamente procedeva alla nomina d’un nuovo presidente dell’associazione, previa verifica della sussistenza dei quorum costitutivo e deliberativo, eleggendo alla carica di presidente nazionale dell’AIFVS O.n.l.u.s. il sig. Franco Piacentini all’unanimità. Tale elezione, in assenza dei libri dell’associazione, veniva verbalizzata su fogli non previamente vidimati dal notaio (atteso che i libri vidimati erano in possesso esclusivo della sig.ra Cassaniti Mastrojeni e del figlio, ormai allontanatisi); il verbale veniva sottoscritto da cinquantasei associati, identificati col numero della carta di identità e iscritti nell’elenco degli associati, nonché in regola con il contributo associativo (cfr. verbale, doc. 3 del fascicolo del sig. Pallotti).
​In data 26.05.2013, il consiglio direttivo dell’AIFVS O.n.l.u.s. eleggeva il sig. Alberto Pallotti alla carica di vice presidente nazionale dell’associazione.
​Stante l’opposizione della sig.ra Cassaniti Mastrojeni manifestata nei giorni successivi, le banche, l’Agenzia delle entrate, i responsabili del sito internet e i terzi in genere si sarebbero trovati nell’incertezza di stabilire chi fosse il legale rappresentante dell’associazione, se cioè il sig. Franco Piacentini o la sig.ra Cassaniti Mastrojeni.
​In data 22.9.2013, il presidente dell’associazione, sig. Franco Piacentini, per motivi personali, rassegnava le proprie dimissioni da presidente dell’associazione e conferiva la delega per la gestione e la rappresentanza dell’AIFVS O.n.l.u.s. al vice presidente sig. Pallotti, ai sensi degli artt. 12 e 13 dello statuto dell’8.04.2000 applicabile ratione temporis (doc. n. 12 del fascicolo del sig. Pallotti); ragion per cui, il sig. Pallotti, da quel momento, assumeva il compito di gestire l’associazione e di indire nuove elezioni per il rinnovo della carica di presidente dell’associazione.
​Il sig. Pallotti si recava quindi presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate di Verona, per far inserire il suo nominativo quale nuovo rappresentante legale dell’AIFVS O.n.l.u.s., richiesta cui veniva dato seguito in data 3.10.2013 (doc. n. 13 del fascicolo del sig. Pallotti).
​In data 16.11.2013, si svolgeva a Trentola Ducenta (CE) l’assemblea straordinaria dell’AIFVS O.n.l.u.s. per l’elezione del nuovo presidente nazionale, dopo le dimissioni del sig. Piacentini. Veniva eletto presidente nazionale il sig. Alberto Pallotti (doc. n. 15 del fascicolo del sig. Pallotti). Quest’ultimo, quindi, si recava presso l’Agenzia delle entrate di Roma per confermare il proprio nominativo quale presidente dell’associazione, alla luce della formale nomina avvenuta a seguito della suddetta assemblea. Tuttavia, egli, in seguito, apprendeva che, pochi giorni dopo di lui, la signora Cassaniti Mastrojeni si sarebbe anch’essa recata presso l’Agenzia delle entrate di Roma e aveva provveduto a variare in proprio favore il nominativo del legale rappresentante risultante all’anagrafe tributaria, presentando la copia del verbale dell’assemblea nazionale del 6.7.2013. Ebbene, poiché non si sarebbe potuto procedere con detta variazione, in quanto fondata, in ogni caso, sull’esito di un’assemblea antecedente all’assemblea ultima del 16.11.2013, la sig.ra Cassaniti Mastrojeni, al fine di ottenere tale risultato, non avrebbe esitato a dichiarare all’Agenzia delle entrate la decorrenza della sua qualità di rappresentante legale proprio dal 16.11.2013 (doc. n. 17 del fascicolo del sig. Pallotti), data dell’ultima assemblea tenutasi in ordine di tempo, nella quale, invece, veniva nominato presidente il sig. Pallotti. Quest’ultimo, pertanto, si trovava costretto ad agire in giudizio contro l’Agenzia delle entrate e la sig.ra Cassaniti Mastrojeni, per far accertare l’illegittimità di tale condotta.
​Per quanto esposto, il sig. Pallotti lamentava di trovarsi nell’assoluta impossibilità di svolgere le sue funzioni di presidente, poiché la carica sarebbe usurpata dalla sig.ra Cassaniti Mastrojeni, la quale utilizzerebbe a suo piacimento i conti correnti dell’associazione e gestirebbe le cariche sociali, non ammettendo quali associati le persone giudicate scomode ed escludendo quelle vicine al sig. Pallotti, con contegni che costituirebbero eclatanti manifestazioni di violazioni statutarie. Rassegnava quindi le conclusioni su richiamate, proponeva la nomina quale arbitro unico dell’avv.to Alessandro Izzo, con studio a Roma, in via Ennio Quirino Visconti n. 103, e invitava la sig.ra Giuseppa Cassaniti Mastrojeni a voler manifestare il proprio accordo, ovvero il proprio disaccordo, alla nomina dell’avv.to Alessandro Izzo quale arbitro unico, avvertendola che, in difetto, avrebbe richiesto al presidente del tribunale di Roma la nomina dell’arbitro. Produceva documenti.
​A tale istanza, la prof.ssa Giuseppa Cassaniti Mastrojeni rispondeva, con comunicazione via pec del 21.4.2016 ai difensori del sig. Pallotti, “di contestare l’istanza di nomina di arbitro notificata in data 14.4.2016 nell’interesse del sig. Alberto Pallotti, in quanto palesemente irrituale e/o inammissibile e comunque del tutto infondata in fatto ed in diritto”, rilevando, in particolare, la pretesa inesistenza di una clausola compromissoria efficace e vincolante tra le parti, in quanto il sig. Pallotti non sarebbe associato dell’AIFVS, perché sarebbe stato espulso dall’associazione con provvedimento del consiglio direttivo non impugnato; nonché contestava la pretesa carenza di legittimazione attiva del sig. Pallotti per effetto del giudicato di alcune pronunce del tribunale di Roma. Dichiarava, conseguentemente, di non accettare il contraddittorio sull’istanza del sig. Pallotti, manifestando il proprio dissenso al nominativo dell’arbitro da questi indicato.
​Non avendo le parti raggiunto l’accordo in ordine alla nomina dell’arbitro, il sig. Pallotti richiedeva la nomina di un arbitro unico al presidente del tribunale di Roma, con istanza in data 25.5.2016.
​In data 30.6.2016, il presidente del tribunale di Roma nominava quale arbitro unico l’avv.to Gianluca Brancadoro, con studio a Roma, in via Borgognona n. 47.
​In data 19.7.2016, l’avv.to Brancadoro dichiarava di accettare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 813 e ss. c.p.c., l’incarico di arbitro unico e, con ordinanza del 5.8.2016, fissava la data d’udienza di trattazione, previo esperimento del tentativo di conciliazione, per il 19.10.2016, assegnando a tutte le parti i seguenti termini perentori: 1) sino al 20.9.2016, per il deposito di memoria contenente la formulazione dei quesiti, l’articolazione dei mezzi istruttori, nonché per la produzione di documenti; 2) sino al 10.10.2016, per eventuali repliche, con facoltà di produzione di documenti ulteriori e articolazione di mezzi istruttori a sostegno delle argomentazioni svolte nella memoria di replica. Contestualmente, nominava quale segretario del procedimento arbitrale, l’avv.to Salvatore Magliozzi (cfr. all. doc. 6 all’istanza del 21.04.2017 del sig. Pallotti).
​Si costituiva in arbitrato con memoria di costituzione e risposta del 05.09.2016 la convenuta sig.ra Cassaniti Mastrojeni, in proprio e nella qualità di rappresentante legale della AIFVS O.n.l.u.s., allegando che con comunicazione del 29.04.2016 aveva contestato l’iniziativa promossa dal sig. Pallotti, quale del tutto temeraria ed irrituale, per l’inesistenza di una clausola compromissoria vincolante tra le parti e/o l’inefficacia e/o inoperatività della clausola compromissoria invocata, con conseguente inesistenza e/o incompetenza e/o illegittimità e/o invalidità del procedimento arbitrale, in quanto l’art. 27 dello statuto dell’associazione dispone la compromissibilità di “Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati, nonché tra gli organi associativi e/o tra gli stessi organi ed i soci, in relazione al rapporto associativo e/o all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente statuto e/o sulle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi”, mentre il sig. Pallotti non sarebbe più socio, né – tantomeno – membro degli organi dell’AIFVS O.n.l.u.s., in quanto sarebbe stato da tempo espulso dalla stessa associazione, con provvedimento del consiglio direttivo che non sarebbe stato impugnato entro i termini statutari. Inoltre, eccepiva la carenza di legittimazione attiva del sig. Pallotti Alberto e/o l’efficacia di giudicato delle pronunce del tribunale di Roma (peraltro diverse di esse a seguito di iniziative giudiziali promosse dallo stesso Pallotti), con conseguente divieto di ne bis in idem e/o inammissibilità e/o infondatezza delle deduzioni, eccezioni e domande ex adverso formulate. Per di più, le convenute avevano ricevuto in data 18.07.2016, il biglietto di cancelleria con il quale il presidente del tribunale di Roma aveva nominato arbitro unico l’avv.to Gianluca Brancadoro e con comunicazione pec del 22.07.2016 informavano il suddetto arbitro che l’iniziativa promossa dal sig. Pallotti appariva del tutto temeraria e irrituale, stante l’oggettiva inammissibilità e/o inesistenza e/o incompetenza e/o comunque infondatezza della procedura di arbitrato che il sig. Pallotti avrebbe attivato, anche in considerazione dell’efficacia di giudicato delle pronunce del tribunale di Roma; in ogni caso, per mero scrupolo e senza che ciò potesse comportare alcuna accettazione del contraddittorio, ribadivano il proprio dissenso a tale procedura, chiedendo di essere edotte di qualsivoglia ulteriore atto e/o attività della procedura, al fine di potere esercitare i propri diritti.
​Con memoria del 20.09.2016, il sig. Pallotti ribadiva le proprie difese e conclusioni.
​Con memoria difensiva del 20.09.2016, le convenute, senza alcuna accettazione del contraddittorio o riconoscimento della competenza o giurisdizione in tale materia o rinuncia alcuna ai propri diritti e azioni, ribadivano la palese incompetenza o inammissibilità dell’arbitrato. Evidenziavano che tra le parti sarebbero già state rese diverse pronunce in sede giudiziaria, univoche nel riconoscere la propria competenza e nel rigettare, anche nel merito, le pretestuose richieste dell’attore, ciononostante riproposte in sede arbitrale. Deducevano dunque il difetto di giurisdizione e l’incompetenza e l’inammissibilità della procedura arbitrale, per l’inesistenza di una clausola compromissoria vincolante tra le parti e l’inefficacia e l’inoperatività della clausola compromissoria ex adverso invocata. Infatti, in considerazione della natura giurisdizionale dell’arbitrato e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, come desumibile dalla disciplina introdotta dalla I. n. 5 del 1994 e dalle modificazioni di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, l’eccezione di compromesso avrebbe carattere processuale ed integrerebbe una questione di competenza (Cassazione civile, sez. VI, 06/11/2015, n. 22748). Inoltre, la giurisprudenza sarebbe costante nel ritenere che la competenza a giudicare deve sussistere alla data di proposizione della domanda giudiziale, dato che la competenza costituisce un presupposto processuale (ex multis Cass. civ. n. 17380/15). D’altra parte, l’arbitrato implicherebbe la devoluzione della controversia agli arbitri, con conseguente rinuncia all’esperimento dell’azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica (Cass., n. 15474/11); la clausola compromissoria di cui all’art. 27 dello statuto registrato il 19.06.2014, approvato in data 18.05.2014 dall’assemblea straordinaria e ordinaria dell’AIFVS O.n.l.u.s. presieduta dalla sig.ra Giuseppa Cassaniti Mastrojeni (all. 4 del fascicolo delle convenute), era stata adottata successivamente alla presunta “riunione” nel quale il sig. Pallotti asserirebbe di essere stato eletto presidente dell’associazione e al provvedimento con il quale il sig. Pallotti sarebbe stato espulso dall’AIFVS (all. 5 del fascicolo delle convenute). Infatti, nella riunione del 25.05.2013, il consiglio direttivo dell’associazione avrebbe deliberato, ai sensi dell’art. 6 c. 9 dello statuto, l’esclusione del sig. Pallotti (all. 6 del fascicolo delle convenute). Tale provvedimento sarebbe stato ricevuto dal sig. Pallotti in data 05.06.2013 (all. 5 del fascicolo delle convenute) e sarebbe pertanto divenuto definitivo, in quanto non sarebbe stato impugnato dall’interessato con le modalità ed entro i termini previsti dall’art. 6, comma 9, dello statuto, il quale prevede che I’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione; nello stesso termine l’escluso avrebbe potuto adire il collegio arbitrale dei probiviri e in tal caso l’efficacia dell’esclusione sarebbe rimasta sospesa fino alla pronuncia di questi. Sicché, risulterebbero il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità della procedura arbitrale, in quanto il sig. Pallotti non sarebbe associato dell’AIFVS O.n.l.u.s. e non potrebbe quindi invocare la clausola compromissoria, essendo stato escluso dall’associazione con provvedimento definitivo non impugnato (all. 5 del fascicolo delle convenute). Per cui, chiedevano all’arbitro di pronunciarsi sulla propria competenza ai sensi dell’art. 817 c.p.c. (“Se la validità, il contenuto o l’ampiezza della convenzione d’arbitrato o la regolare costituzione degli arbitri sono contestate nel corso dell’arbitrato, gli arbitri decidono sulla propria competenza”). Inoltre eccepivano il giudicato esterno, con conseguente inammissibilità e improcedibilità delle domande, con riferimento a decisioni prese dal tribunale di Roma, nel vano tentativo del sig. Pallotti di legittimarsi come presunto presidente dell’associazione. Invero, dinanzi al tribunale di Roma il sig. Pallotti avrebbe proposto due diversi ricorsi ex art. 700 c.p.c., classificati al n. r.g. 56686/2013 per conseguire la consegna della documentazione sociale e la revoca delle attuali cariche associative, che sarebbero stati tutti rigettati, con provvedimenti definitivi, in quanto non impugnati (all. 7 del fascicolo delle convenute; cfr. ordinanza di improcedibilità del 28.08.2013 depositata il 29.08.2013 per difetto di notifica). Invero, con ordinanza del 10.07.2014, il tribunale di Roma avrebbe rigettato il ricorso classificato al n. 28761/2014 ex artt. 669 ter e 670 c.p.c. presentato dal sig. Pallotti, contro il sig. Stefano Brunati teso a ottenere il sequestro giudiziario della documentazione dell’associazione (all. 8 del fascicolo delle convenute); con ordinanza del 22.08.2014 depositata il 25.08.2014, il tribunale capitolino avrebbe rigettato anche il ricorso classificato al n. 17322/2014 ex artt. 669 bis e ss. e 700 c.p.c. presentato dal sig. Pallotti, quale asserito legale rappresentante dell’AIFVS, teso a ottenere dall’Agenzia delle entrate di Roma la cancellazione dall’anagrafe tributaria del nominativo della signora Cassaniti Mastrojeni da legale rappresentante dell’AIFVS (all. 9 del fascicolo delle convenute); secondo la suddetta ordinanza, l’Agenzia delle entrate avrebbe correttamente dato “rilievo agli estratti autentici del libro delle deliberazioni assembleari a firma del notaio Luigi Barontini prodotti dalla Cassaniti da cui emerge che quest’ultima è stata confermata presidente il 6.7.2013, secondo le modalità previste dallo statuto” (all. 9 del fascicolo delle convenute) e da ciò si desumerebbero come “posticci” e “inesistenti” i verbali depositati dal sig. Pallotti relativi alle assemblee del 27.04.2013 (per la fase pomeridiana) e del 16.11.2013; oltre a ciò, in sede di reclamo avverso la suddetta decisione, con ordinanza del 5.12.2014, il tribunale di Roma avrebbe rigettato il reclamo di cui al r.g. n. 55957/2014 presentato dal sig. Pallotti avverso la suddetta ordinanza, in quanto “ritiene condivisibile il ragionamento adottato dal giudice di primo grado che ha tenuto conto delle risultanze dei libri sociali ed in particolare del libro delle delibere assembleari nel quale risulta solo il verbale di assemblea del 6.7.2013 di conferma della carica di presidente in capo alla Cassaniti. Non può infatti disconoscersi la funzione dei libri sociali di registrazione degli eventi salienti della vita degli enti secondo una cronistoria asseverata dalla vidimazione da parte di un pubblico ufficiale” (all. 10 del fascicolo delle convenute). Con ordinanza del 04.07.2015, il tribunale di Roma avrebbe respinto il ricorso classificato al n. r.g. 32800/2015 ex artt. 670 e e 669 ter c.p.c., con il quale il sig. Pallotti Alberto, assumendo di essere presidente e legale rappresentante della AIFVS, avrebbe chiesto il sequestro giudiziario del conto corrente dell’associazione (cfr. all. 11 del fascicolo delle convenute; l’ordinanza censura il difetto di strumentalità con l’azione di merito, che non avrebbe ad oggetto la proprietà o il possesso delle somme depositate sul conto corrente, pacificamente intestate all’associazione, ma l’accertamento della legale rappresentanza di quest’ultima). Inoltre, con altra ordinanza nel procedimento n. 17249/2014 del 10.07.2015, il tribunale di Roma avrebbe sospeso la procedura esecutiva intrapresa dalla sig.ra Clelia Formiconi in forza di una transazione sottoscritta, quale legale rappresentante della AIFVS, dal sig. Pallotti, poiché, sulla base dei libri associativi vidimati dal notaio Barontini, sembrerebbe che “il verbale di conciliazione sia stato sottoscritto da falsus procurator, con la conseguenza che non impegna I’associazione bensì determina solo l’assunzione di responsabilità dello stesso nei confronti dell’altro contraente secondo l’art. 1398 cod. civ.” (all. 12 del fascicolo delle convenute); per di più, ad avviso delle convenute, tali pronunce cautelari sarebbero passate in giudicato e la richiesta di arbitrato violerebbe il principio del ne bis in idem. Le convenute deducevano altresì che la sig.ra Cassaniti Mastrojeni era stata presidente dell’associazione dal 2001 e che nel corso dell’assemblea del 27.04.2013 i lavori sarebbero stati interrotti, per disordini creati da un gruppo di associati, che avrebbero impedito finanche il perfezionamento delle operazioni di registrazione e verifica delle deleghe e che il verbale prodotto dall’attore relativo a tale assemblea, soprattutto per le operazioni del pomeriggio dopo le dimissioni della sig.ra Cassaniti Mastrojeni, del figlio sig. Marcello Mastrojeni e del segretario sig.ra Quaresima, sarebbe inesistente, in quanto non riferibile all’associazione; per di più, il sig. Pallotti sarebbe un noto disturbatore di assemblee, come si evincerebbe dalla circostanza che avrebbe creato i medesimi problemi alla ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati ed Invalidi del Lavoro) e avrebbe accusato ingiustamente, nel corso dell’assemblea del 27.04.2013, la prof.ssa Cassaniti Mastrojeni di utilizzare come propri i soldi dell’associazione, per aver, tra l’altro, effettuato un prestito coi soldi del fondo comune alla sig.ra Rosalba Romano, di circa € 1.400,00 in modo illegittimo, mentre la sig.ra Cassaniti Mastrojeni avrebbe respinto ogni addebito; per di più, secondo la sig.ra Cassaniti Mastrojeni, il consiglio direttivo avrebbe espulso il sig. Pallotti, unitamente ad altri soci, convocando l’assemblea del 06.07.2013, nel corso della quale sarebbe stata rieletta alla carica di presidente; le deleghe in bianco, asseritamente riferite alla sig.ra Cassaniti Mastrojeni, prodotte dal sig. Pallotti non le sarebbero rimproverabili e l’assemblea del 27.04.2013 avrebbe dovuto intendersi sciolta automaticamente con le dimissioni della presidente dell’associazione e del presidente dell’assemblea (madre e figlio) e, quindi, non avrebbe potuto provvedere al rinnovo delle cariche associative. Le convenute eccepivano altresì l’inesistenza del verbale del 16.11.2013, relativo all’assemblea in pari data, che sarebbe stata irregolarmente convocata, in cui il sig. Pallotti sarebbe stato eletto illegittimamente presidente e che l’unica assemblea valida sarebbe quella del 06.07.2013, nel corso della quale sarebbe stata rieletta alla carica di presidente la sig.ra Cassaniti Mastrojeni; a riprova, le convenute affermavano che il verbale d’assemblea del 16.11.2013 non sarebbe confluito nei libri associativi ufficiali vidimati dal notaio Barontini. Inoltre, il contenzioso ex art. 700 c.p.c. contro l’Agenzia delle entrate davanti al tribunale di Roma r.g. 17322/2014 si sarebbe risolto facendo riferimento proprio agli estratti autentici del libro delle deliberazioni assembleari a firma del notaio Luigi Barontini, sia in primo grado (ordinanza del 22.08.2014, cfr. all. 9 del fascicolo delle convenute) sia in sede di reclamo r.g. n. 55957/14 (ordinanza del 05.12.2014, sub. all. 10 del fascicolo delle convenute). Le convenute eccepivano l’infondatezza della richiesta di consegna dei libri sociali, in quanto la richiesta di sequestro era stata proposta nei confronti del dott. Brunati, commercialista dell’associazione, nel procedimento r.g. n. 28761/14 davanti al tribunale di Roma, il quale avrebbe definitivamente respinto la richiesta cautelare ai sensi degli artt. 669 ter e 670 c.p.c. (all. 8 del fascicolo delle convenute), tanto che si sarebbe formato il giudicato esterno; il tribunale di Roma avrebbe anche respinto definitivamente con ordinanza del 04.07.2015 la richiesta classificata al n. r.g. 32800/2015 di sequestro del conto corrente presso la Unicredit n. 000010437812, intestato alla AIFVS O.n.l.u.s., per difetto di strumentalità del sequestro giudiziario con l’azione di merito, tendente non già ad accertare la proprietà o il possesso del denaro bensì la titolarità della carica di legale rappresentante e il tribunale avrebbe ancora una volta “in attesa del definitivo accertamento circa la legittimità dell’assemblea del 27.04.2013 … dato rilievo agli estratti autentici del libro delle deliberazioni assembleari a firma del notaio Luigi Barontini prodotti dalla Cassaniti” e anche tale decisione sarebbe coperta dal giudicato (allegati da 7 a 12). Tra l’altro, in tale assemblea sarebbe mancato il numero legale, che l’art. 10, c. 9, dello statuto fissa in “almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto”, ma “trascorsa mezz’ora dalla prima convocazione l’assemblea si considera validamente costituita qualsiasi sia il numero dei detti soci presenti, purché non inferiore a venti” e che non si sarebbe potuto nel corso dell’assemblea eleggere un nuovo presidente, sostituire il presidente dell’assemblea o il segretario verbalizzante per carenza di regole statutarie in materia, mentre nel caso di specie era stato eletto presidente dell’associazione il sig. Franco Piacentini e nominato quale segretario la sig.ra Clelia Formiconi, nominata anche segretario del consiglio direttivo.
​Con memoria di replica del 10.10.2016, il sig. Pallotti replicava, contestando le affermazioni delle convenute, evidenziando che la sig.ra Cassaniti Mastrojeni si era volontariamente dimessa dalla carica di presidente dell’associazione nel corso dell’assemblea del 27.04.2013; che la clausola compromissoria di cui all’art. 27 dello statuto del dell’AIFVS O.n.l.u.s. del 18.05.2014, registrato il 19.06.2014 al n. 4493 s. 3 all’Agenzia delle entrate di Roma 4 Collatino era sostanzialmente coincidente con quella di cui all’art. 23 dello statuto previgente, allegato sub H, all’atto rep. 103648 racc. 20834 dell’8.04.2000, a rogito del notaio Alessandro Marini di Roma; che il sig. Pallotti, per essere stato eletto presidente dell’associazione da un’assemblea di associati validamente costituita, era da ritenersi legittimo associato dell’AIFVS O.n.l.u.s., sicché esisteva il presupposto processuale dell’interesse al lodo e, al contempo, non avrebbe alcun valore preclusivo la circostanza che sarebbe stato illegittimamente escluso dall’associazione con un provvedimento del 25.05.2013 adottato da membri autoproclamatisi al consiglio direttivo, composto da appena quattro membri, essendo gli altri due abusivi, avendo rassegnato le dimissioni in data 27.04.2013 la sig.ra Cassaniti Mastrojeni e la sig.ra Patrizia Quaresima, tuttavia membri del consiglio direttivo; inoltre, il sig. Pallotti, nonostante l’espulsione, era stato eletto alla carica di vicepresidente il giorno successivo all’esclusione, in data 26.05.2013, sicché l’esclusione era da intendersi revocata. Eccepiva, in aggiunta, che le decisioni del tribunale di Roma, invocate da controparte, avevano natura cautelare e inidoneità al giudicato e quindi non incidevano sull’accertamento richiesto in sede arbitrale. Il sig. Pallotti evidenziava anche che dei disordini e delle minacce lamentate dalla sig.ra Cassaniti Mastrojeni non vi sarebbe alcun riscontro oggettivo, essendo documentato dalle registrazioni fonografiche depositate dalle parti un confronto democratico acceso ma nei limiti della norma, né risulta che vennero chiamate le forze dell’ordine; anzi, vennero fatti interventi da parte dei sigg.ri Marcello Mastrojeni, Maurizio Galli Angeli (vicepresidente, per chiedere l’approvazione del bilancio), Rosalba Romano (per ritirare la sua candidatura), Michele Boscarelli, Paolo Battistini (per ritirare la sua candidatura), Anna Diglio (per ritirare la sua candidatura), Domenico Cricchi (per ritirare la sua candidatura), sicché ciò dimostrerebbe che l’assemblea non era affatto sciolta, altrimenti non sarebbero stati effettuati tali interventi. Inoltre, si perveniva alla elezione del presidente sig. Franco Piacentini e il verbale veniva sottoscritto da 56 persone, in conformità dello statuto che all’art. 10, c. 9, prevede: “trascorsa mezz’ora dalla prima convocazione, l’assemblea si considera validamente costituita qualsiasi sia il numero dei detti soci presenti, purché non inferiore a venti”. Tanto che il vicepresidente dell’associazione sig. Ezio Bressan aveva manifestato l’intenzione di impugnare ex art. 23 cod. civ. le decisioni assembleari, ma sarebbe stato scoraggiato dall’avv. Gianmarco Cesari (all. 3 alle note del sig. Pallotti del 10.10.2016). Inoltre, il sig. Domenico Cricchi aveva, con una e-mail del 28.04.2013, raccomandato l’oculato utilizzo dei soldi ai nuovi eletti (pari ad oltre € 232.000,00); invero, la sig.ra Cassaniti Mastrojeni si sarebbe dimessa dopo essersi resa conto di essere in minoranza, nonostante le deleghe in bianco a suo favore e non per problemi di ordine pubblico (cfr. all. 10 all’istanza di arbitrato del sig. Pallotti) e che l’assemblea del 06.07.2013 sarebbe stata convocata con soli dodici giorni di preavviso (contro i venti richiesti dall’art. 10, c. 6 dello statuto allora vigente).
​Con memoria integrativa del 10.10.2016, le convenute ribadivano le eccezioni proposte, precisando che si erano verificate delle adesioni all’associazione di nuove persone, in modo strumentale alle elezioni del 27.04.2013, cui avevano partecipato senza consentire in via preventiva al consiglio direttivo di pronunciarsi sulla loro ammissione, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, come prevedeva l’art. 6, commi 4 e 5 dello statuto allora vigente (all. 29 del fascicolo della sig.ra Cassaniti Mastrojeni). Inoltre, la sig.ra Rolanda Giannini, addetta al controllo delle deleghe, avrebbe dichiarato che in data 28.04.2013 (così nel testo sub all. 31, anziché recte 27.04.2013) la sig.ra Cassaniti Mastrojeni avrebbe consentito il voto per coloro che avessero corrisposto la quota associativa entro il 31.03.2013 ma vi sarebbero stati dei contrasti tra associati, circa la legittimità di quietanze di pagamento cumulativo per alcuni associati relativamente alla verifica della regolarità del pagamento del contributo associativo e in ordine alla legittimazione di alcuni studenti di Potenza, in gita a Roma con la prof.ssa Rosalba Romano, fatti passare in sede esclusivamente per votare a favore della sig.ra Cassaniti Mastrojeni; inoltre, si sarebbero verificati contrasti circa la legittimazione di altri associati giunti con il pullman a votare a favore del sig. Franco Piacentini; i contrasti tra i soci avrebbero riguardato anche le operazioni di verifica della legittimità delle deleghe e della regolarità della posizione giuridica degli elettori presenti, con contrasti tra la sig.ra Rolanda Giannini e gli associati sig. Biagio Ciaramella, sig.ra Rosa Di Bernardo e sig. Giuseppe Grieco, nonché con il sig. Alberto Pallotti e che sarebbero stati usati nei confronti della sig.ra Giannini dei “toni intimidatori”, sicché l’assemblea sarebbe stata dichiarata “conclusa (o sospesa o terminata)” dal sig. Marcello Mastrojeni e infine “le carte tutte e la documentazione della assemblea era stata sottratta” (mentre risulta essere stata nella disponibilità della sig.ra Cassaniti Mastrojeni, presso il commercialista dott. Brunati). Inoltre, le convenute ribadivano che le dimissioni della sig.ra Cassaniti Mastrojeni erano state ritirate con e-mail del 29.04.2013, in quanto maturate in un clima inquinato da forti tensioni e contrasti (all.ti 32 e 33 del fascicolo delle convenute) e che si sarebbe verificata, sotto la regia del sig. Pallotti, una diffusione di e-mail anonime diffamatorie, per le quali l’odierno attore sarebbe indagato davanti all’ufficio della procura della Repubblica di Messina nel procedimento n. r.g. n.r. 7476/2013 contro ignoti e reiscritto al n. r.g.n.r. 482/2015 mod. noti.; oltre a ciò, la sig.ra Cassaniti Mastrojeni sarebbe stata scagionata dal reato di diffamazione dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Verona, nel proc. r.g. n.r. n. 8721/2015, in quanto avrebbe ottenuto legittimamente la certificazione ex art. 335 c.p.p. relativa all’indagine a carico del sig. Pallotti (cfr. all.ti 38, 39, 40), sicché non sarebbe responsabile per trattamento illecito di informazioni giudiziarie ex artt. 27 e 167, c. 2, del D.L.vo 30.06.2003, n. 196.
​All’esito dell’udienza del 19.10.2016, con ordinanza del 10.11.2016, l’arbitro unico, considerato che: (i) “stante le domande e le eccezioni proposte dalle Parti, la risoluzione della controversia comporta in via preliminare la soluzione di questioni di rito”; (ii) “il valore della controversia, sulla base delle domande delle parti, è indeterminabile in quanto avente ad oggetto la legittimazione a svolgere la carica di presidente dell’AIFVS”, determinava in € 20.000,00, oltre IVA e CPA, i propri onorari, ed in € 2.000,00, oltre IVA e CPA, gli onorari del segretario, “con richiesta di corrispondere in acconto entro il 30.11.2016, in parti eguali salvo il vincolo della solidarietà, il 50% degli importi proposti” (cfr. all. doc. 7 all’istanza del 21.04.2017). Con comunicazione del 30.11.2016, il legale della Sig.ra Cassaniti Mastrojeni e dell’AIFVS rappresentava la volontà dei propri assistiti di non aderire alla proposta di compenso formulata dall’arbitro unico.
​Con ordinanza del 23.2.2017, l’arbitro unico, dato atto: (i) della mancata accettazione della proposta di compenso da parte della sig.ra Cassaniti Mastrojeni e dell’AIFVS; (ii) dell’inammissibilità della condizione apposta dal Sig. Pallotti al pagamento del compenso relativa alla richiesta di decidere il merito oltre che le questioni di rito proposte dalla sig.ra Cassaniti Mastrojeni; (iii) che le parti non avevano ancora provveduto al pagamento dell’acconto del 50% del compenso, concedeva alle parti termine fino al 6.3.2017 per corrispondere, in parti uguali salvo il vincolo della solidarietà, il 50% del compenso dell’arbitro unico e del segretario come quantificato nell’ordinanza del 10.11.2016, avvisando che, in difetto di tempestivo adempimento, avrebbe assunto le determinazioni del caso, ivi compresa la rinuncia al mandato conferito (cfr. all. doc. 8 all’istanza del 21.04.2017). Poiché anche il sig. Pallotti decideva di non aderire alla richiesta di compenso, con comunicazione del 21.3.2017, l’avv.to Brancadoro comunicava alle parti la propria rinuncia all’incarico di arbitro unico (cfr. all. doc. 9 all’istanza del 21.04.2017) e, con istanza del 21.04.2017 depositata il 10.05.2017, il sig. Pallotti chiedeva la sostituzione dell’arbitro predetto, sicché il presidente del tribunale di Roma con provvedimento del 23.05.2017 nominava questo arbitro unico in sostituzione dell’arbitro avv.to Brancadoro.​
​Con atto del 10.07.2017 (notificato il 13, il 14 e il 18.07.2017), questo arbitro accettava l’incarico e fissava l’udienza del 26.07.2017, h. 11,30 presso la sede dell’arbitrato, a Roma, in via Mario Romagnoli n.11, scala B, IV piano, int. 7 per un tentativo di bonario componimento, per la nomina del segretario e gli ulteriori incombenti. Inoltre, in data 24.07.2017 veniva rigettata la richiesta di differimento dell’udienza avanzata dall’avv. Marco Machetta per conto delle convenute, perché non concordata con la parte istante.
​All’udienza del 26.07.2017, veniva nominato segretario dell’arbitrato l’avv.to Marina Gradassi, fissato il termine per il deposito telematico dei fascicoli di parte al 03.08.2017, ore 18,00; l’avv.to Giulio Grottoli, per le convenute in sostituzione dell’avv. Machetta, eccepiva l’irritualità della nomina di questo arbitro, sicché su tale eccezione questo arbitro si riservava, assegnando termine per note alle parti fino al 03.08.2017 e fissando l’udienza dell’8.08.2017 per lo scioglimento della riserva e per eventuale precisazione delle conclusioni.
​Con ordinanza del 05.08.2017, questo arbitro, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 26.07.2017, rigettava l’eccezione di irritualità e nullità dell’ordinanza del presidente del tribunale di Roma del 23.05.2017 di nomina ad arbitro unico di questo arbitro, in sostituzione dell’arbitro prof. avv. Gianluca Brancadoro e di nullità di tutti gli atti successivi.
​All’udienza dell’8.08.2017, l’avv.to Flaviano Sanzari per l’attore e l’avv.to Giulio Grottoli per le convenute si davano reciprocamente atto di aver scambiato con la rispettiva controparte tutti gli atti e la documentazione depositati nel corso della presente procedura arbitrale. L’avv.to Giulio Grottoli rilevava che il documento n. 3 di cui al fascicolo elettronico del sig. Pallotti era difforme da quello depositato precedentemente dalla controparte avanti al sostituito arbitro avv.to Brancadoro, in particolare le pagine non collimavano e il nuovo documento non era corredato da sottoscrizioni che prima erano contenute e presentava timbri notarili prima assenti. L’avv.to Flaviano Sanzari rilevava che, trattandosi di documento già prodotto in cartaceo e non contestato nel contenuto, potesse farsi riferimento al documento cartaceo già prodotto avanti all’arbitro avv.to Brancadoro, chiedendo a questo arbitro che ove lo ritenesse necessario di acquisire anche la seconda versione del medesimo documento n. 3. Questo arbitro interrogava liberamente le parti circa la presenza dei timbri notarili sulla seconda versione del documento n. 3. Il Sig. Pallotti personalmente esplicitava di aver semplicemente fatto vidimare dal Notaio Tordiglione di Verona, assieme al libro dei consigli direttivi nazionali, i vari libri dell’associazione e che era stato inserito il suddetto verbale, in precedenza custodito dal presidente sig. Franco Piacentini e redatto su un foglio non vidimato, in quanto i libri dell’associazione erano stati sottratti. Questo arbitro, considerato che il documento era di formazione anteriore al termine perentorio concesso dall’arbitro sostituito, avv.to Brancadoro, per il deposito dei documenti, ordinava lo stralcio dalla presente procedura arbitrale della seconda versione del documento n. 3 e dichiarava che tale documento non sarebbe stato preso in considerazione ai fini del metabolismo decisorio. Inoltre, a fronte della richiesta dell’avv.to Sanzari di depositare alcuni documenti, questo arbitro ammetteva soltanto la produzione del documento “richiesta di bonifico 31-07-2017/1-08-2017 pagamento quota associativa”, in quanto di formazione successiva ai termini fissati dall’arbitro avv.to Brancadoro e accettati dalle parti. Inoltre, questo arbitro interrogava liberamente le parti, tentava di conciliarle e infine le invitava a precisare le conclusioni, così come sopra rassegnate, assegnando termine sino al 18.08.2017 per il deposito della comparsa conclusionale e sino al 24.08.2017 per il deposito di memoria di replica.
​Le parti depositavano note conclusive in data 18.08.2017 nonché di replica in data 24.08.2017, in cui illustravano le rispettive posizioni.
​​DIRITTO
1) Arbitrato irrituale – lodo libero – pronuncia di natura negoziale
​Preliminarmente, non verranno valutati ai fini della decisione i documenti prodotti dall’attore soltanto in sede di replica in data 24.08.2017 sub. B (ordinanza del tribunale di Roma del 20.01.2014) e sub C (ordinanza di rigetto del reclamo emessa dal tribunale di Roma del 6.06.2014), in quanto di formazione anteriore alle barriere preclusive fissate dal precedente arbitro avv. Brancadoro per il deposito di documenti e soprattutto atteso che le convenute non hanno avuto la possibilità di esercitare il contraddittorio e il diritto di difesa su tale produzione; per difetto di contraddittorio, si dichiara che non verrà valutato neanche il documento sub. D (certificato di attribuzione del codice fiscale del 13.03.2017) prodotto sempre in sede di replica dall’attore, mentre non si provvede sul documento sub A (ordinanza del tribunale di Roma del 10.07.2014), in quanto trattasi di documento già acquisito agli atti della procedura arbitrale depositato dalle convenute (cfr. fascicolo delle convenute, sub. all. 08).
​Orbene, ritiene questo arbitro di emettere un lodo libero, in quanto il presente arbitrato è da qualificarsi, su concorde richiesta delle parti nella clausola compromissoria, contrattuale, ossia irrituale. In tal senso depone in maniera incontrovertibile la convenzione d’arbitrato, la quale richiama espressamente la necessità di una pronuncia all’esito di “arbitrato irrituale”.
​A seguito della novella codicistica del 2006, le due tipologie di arbitrato – rituale e irrituale – risultano accomunate dallo scopo, primario, di rappresentare strumenti giuridici finalizzati a comporre le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, contraddistinti dalla volontà dei contendenti di affidarne la risoluzione a uno o più soggetti privati, che sfocia in un lodo, a conclusione di un procedimento svoltosi in contraddittorio delle parti. Più in particolare, l’efficacia della decisione posta a definizione del giudizio, nell’irrituale ha natura di mera determinazione negoziale, insuscettibile di exequatur, mentre nell’arbitrato rituale il lodo acquista un’efficacia analoga a quella della sentenza del giudice ordinario, sebbene pronunziata da un giudice privato. Entrambe le tipologie di arbitrato traggono origine dal cosiddetto “patto compromissorio”, altrimenti definito quale “convenzione d’arbitrato”, che si esplica nella forma del “compromesso” ovvero della “clausola compromissoria”, di per sé atto avente natura negoziale, espressione della libertà di opzione che l’ordinamento giuridico riconosce ai soggetti bisognosi di trovare una soluzione alle proprie contese: adire, quindi, la giurisdizione ordinaria ovvero devolverne la composizione a giudici privati. La differenziazione tra l’arbitrato rituale, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del codice di rito civile, e quello irrituale, risiede sia nella finalità che nella natura della decisione finale: nel primo, al lodo viene riconosciuta identica valenza rispetto a quella propria della sentenza emanata dai giudici statuali, mentre nell’arbitrato irrituale, denominato anche “libero”, il lodo assume natura contrattuale e, perciò, tra le parti in contesa ha la peculiare valenza di determinazione “negoziale”.
​Al fine di determinare se si verta in tema di arbitrato rituale o irrituale, occorre far riferimento alla clausola compromissoria in atti, la quale nel caso concreto non dà adito a dubbi, poiché, alla stregua dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall’art. 1362 cod. civ., sia con riferimento al dato letterale, sia alla comune intenzione delle parti e al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto, emerge chiaramente che le stesse abbiano previsto una decisione non suscettibile di exequatur (Cass. Sez. 1, sentenza n. 26135 del 21/11/2013, Rv. 628965, Presidente: Salme’ G. Estensore: Di Virgilio RM. Relatore: Di Virgilio RM. P.M. Velardi M. (Conf.).
​Diversamente che nell’ipotesi della domanda giudiziale, in cui è impossibile individuare “la comune intenzione delle parti”, i canoni ermeneutici negoziali sono applicabili alla clausola compromissoria, in cui le parti hanno affidato all’arbitrato la soluzione della controversia soltanto attraverso lo strumento contrattuale, riconducibile all’istituto del mandato collettivo o congiunto, mediante una composizione amichevole ovvero del negozio di accertamento riferibile alla volontà delle stesse parti, le quali si sono impegnate a considerare la decisione arbitrale quale espressione della loro stessa volontà (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6125 del 17/03/2014, Rv. 630518, Presidente: Salme’ G. Estensore: Campanile P. Relatore: Campanile P. P.M. Sorrentino F. Conf.; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14972 del 02/07/2007 Rv. 598048; Conforme a Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21585 del 12/10/2009 Rv. 609937).
​Infatti, dall’esame del contenuto della convenzione d’arbitrato di cui all’art. 23 dello statuto dell’AIFVS O.n.l.u.s. allegato sub H, all’atto rep. 103648 racc. 20834 dell’8.04.2000, a rogito del notaio Alessandro Marini di Roma e all’art. 27 dello statuto dell’AIFVS O.n.l.u.s. del 18.05.2014, registrato il 19.06.2014 al n. 4493 s. 3 all’Agenzia delle entrate di Roma 4 Collatino, emerge che la scelta dell’arbitrato irrituale è avvenuta con disposizione espressa e per iscritto, per mezzo della quale le parti hanno manifestato la volontà che la controversia sia definita dall’arbitro mediante determinazione contrattuale. Il dato letterale è chiaro nel senso di escludere espressamente un arbitrato rituale, atteso che le parti hanno specificato nella clausola compromissoria che la decisione deve essere irrituale, ossia con natura negoziale.
​Ora, per l’ermeneutica di tale clausola, occorre precisare che, ai fini della configurabilità di un arbitrato libero, non sono stati ritenuti decisivi né il conferimento agli arbitri del potere di decidere, come nel caso di specie, secondo equità, ovvero in qualità di amichevoli compositori o arbitratori, né la previsione dell’inappellabilità del lodo o dell’esonero degli arbitri dalle formalità di procedura, dovendosi, piuttosto, valorizzare espressioni terminologiche coerenti con l’attività del giudicare e con il risultato di un giudizio in ordine a una controversia e, perciò, compatibili con la previsione di un arbitrato rituale. La giurisprudenza ha ritenuto significativo della ritualità di un arbitrato l’impiego nella convenzione arbitrale di espressioni che evochino chiaramente l’espletamento da parte degli arbitri di un’attività processuale, che si concretizzi nel compimento di un’attività di giudizio e che dia esito a una pronuncia che stabilisca il torto o la ragione delle parti. Le espressioni sopra richiamate, quali “decisione secondo equità”, “amichevoli compositori”, “esonero dalle formalità di procedura”, descrivono delle modalità di svolgimento dell’attività arbitrale che si attagliano indistintamente sia all’arbitrato rituale che a quello irrituale: le parti, infatti, ai sensi dell’art. 822 c.p.c., possono pretendere dagli arbitri un lodo secondo equità, pur avendo scelto un arbitrato rituale; rientra nelle loro facoltà, ex art. 829 c.p.c., richiedere una pronuncia non impugnabile, seppur all’esito di un procedimento rituale; possono infine volere un arbitrato senza formalità di procedura che, rimettendo alle parti la determinazione delle regole del procedimento, conferisca loro la più ampia libertà sul punto e, indi, anche la possibilità di non prevedere alcun vincolo procedurale.

​Nondimeno, il dato letterale della clausola compromissoria, secondo cui si abbia luogo, in caso di controversia tra associati o tra associati e associazione, ad arbitrato irrituale, è confermato dal criterio ermeneutico della comune intenzione delle parti, oggettivamente considerata. In particolare, “si ha arbitrato irrituale quando le parti conferiscono all’arbitro il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte o che possono insorgere tra loro in ordine a determinati rapporti giuridici mediante una composizione amichevole riconducibile alla loro volontà” sicché la decisione di questo arbitro sarà sottratta all’impugnazione per nullità ai sensi dell’art. 828 c.p.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10705 del 10/05/2007 Rv. 596994 – 01 Presidente: Criscuolo A. Estensore: Luccioli MG. Relatore: Luccioli MG. P.M. Destro C. – Conf.; Ippoliti ed altri – Campagna ed altri contro Assitalia Assicurazioni Spa – Tropiano).
Nell’arbitrato irrituale, come il presente, è compito di questo arbitro “elaborare una soluzione transattiva di una questione su cui esiste controversia tra le parti, le quali si impegnano ad assumere tale soluzione come contenuto della propria volontà, cioè del negozio transattivo cui esse si sono obbligate, fondandosi l’arbitrato irrituale su un mandato per una definizione negoziale, che attiene all’intera controversia” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9996 del 24/05/2004 – Rv. 573091 – 01 Presidente: Vittoria P. Estensore: Segreto A. P.M. Fuzio R. Conf.- Lunardi – Terzi- contro Autovie Venete SpA – Gabrielli; Rigetta, App. Milano, 28 giugno 2000).
​Tra l’altro, non si pone in contrasto con l’arbitrato libero l’impiego delle regole processuali previste per l’arbitrato rituale, ancorché nel caso di specie le parti abbiano fatto espressa richiesta di libertà dal vincolo procedurale e le norme processuali siano state seguite da questo arbitro, come dal precedente sostituito avv. Brancadoro, al solo fine non già di imporre preclusioni e decadenze, non previste da alcuna norma in materia stante la chiara lettera della convenzione d’arbitrato, quanto per garantire il rispetto del contraddittorio e il diritto di azione e di difesa.
​Le parti, altresì, hanno difatti chiaramente manifestato, preventivamente, nella convenzione d’arbitrato, l’intenzione di ottenere una decisione negoziale, integrativa del contratto esistente (atto costitutivo, statuto e decisioni assembleari, nonché accordi tra associati), ovvero comunque implicante un atto giuridico determinativo dei reciproci interessi rimesso all’attività intellettiva di un amichevole arbitratore, per far emergere l’ “espressione diretta della volontà” delle stesse.
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2) Arbitrato irrituale – deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria – esclusione – conseguenze: infondatezza delle eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza; improponibilità della domanda in sede giudiziaria – configurabilità. Infondatezza delle eccezioni di inammissibilità della domanda arbitrale o improcedibilità della stessa: configurabilità

​Sono infondate e, quindi, vanno rigettate le eccezioni delle convenute di incompetenza, difetto di giurisdizione, inammissibilità, improcedibilità, improponibilità della domanda.
​Infatti, il presente lodo ha natura negoziale ed è indi libero, vertendosi in tema di arbitrato irrituale.
​La devoluzione della controversia ad un arbitro irrituale non sottrae al giudice ordinario il potere di deliberare in ordine alla validità ed efficacia della clausola compromissoria, in quanto le parti con tale clausola non demandano all’arbitro l’esercizio di una funzione di natura giurisdizionale, ma gli conferiscono semplicemente un mandato per l’espletamento, in loro sostituzione, di un’attività negoziale e, pertanto, l’arbitro irrituale intanto è autorizzato ad eseguire il mandato, in quanto sia valido ed efficace l’atto che glielo conferisce, come nel caso è acclarato, essendo la clausola compromissoria per arbitrato irrituale regolarmente inserita nello statuto dell’associazione (cfr. Cass. Sez. 2 , n. 15753 del 13/12/2001 Rv. 551103, Presidente: Pontorieri F. Estensore: Vella A. P.M. Abbritti P. Conf., Autocamionale della Cisa Spa (Minzi) contro Bormioli – Patta – (Cassa con rinvio, App. Bologna, 30 gennaio 1998).
​Da ciò deriva che la decisione di questo arbitro irrituale, avendo natura negoziale e transattiva, non comporta affatto deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria – come si verificherebbe invece nel caso di clausola compromissoria per arbitrato rituale (Cass. Sez. 3 , n. 13023 del 21/12/1995 Rv. 495166 – 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10240 del 05/09/1992 Rv. 478645 – 01; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5484 del 19/06/1997 Rv. 505299 – 01); sicché, ove fosse stata proposta la domanda oggetto del presente procedimento arbitrale davanti all’autorità giudiziaria, in quella sede il giudice avrebbe potuto senz’altro rilevare l’improponibilità della domanda (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8429 del 21/06/2000 Rv. 537870 – 01; Presidente: Finocchiaro A. Estensore: Cappuccio G. P.M. Maccarone V. Conf.; Piccininno (Di Battista) contro Di Pon Srl (Pietrosanti) (Rigetta, App. Roma, 18 ottobre 1995).
​In altri termini, il compromesso o la clausola compromissoria per arbitrato irrituale, con cui le parti, in relazione a determinate controversie, conferiscono all’arbitro il mandato ad esprimere una volontà negoziale per esse vincolante, non implica deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria, bensì una situazione di mera improponibilità dell’azione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. Sicché, l’eventuale eccezione diretta ad opporre l’esistenza di una siffatta clausola per arbitrato irrituale non dà luogo ad una questione di competenza e la relativa sentenza del giudice ordinario, tanto se affermi quanto se neghi la cognizione degli arbitri, è una pronuncia di merito e non sulla competenza, con la conseguenza che dovrebbe essere impugnata con appello e non con regolamento di competenza (Cass. Sez. U, Sentenza n. 16044 del 14/11/2002 – Rv. 558501 – 01, Presidente: Vessia A. Estensore: Vidiri G. P.M. Iannelli D. (Conf.); Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15524 del 07/12/2000 Rv. 542518 – 01; Presidente: Giuliano A. Estensore: Malzone E. P.M. Velardi M. Conf.; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4587del13/07/1988 Rv. 459487 – 01 Presidente: Vercellone P. Estensore: Cantillo M. P.M. Iannelli D. (conf. )V 8610/87, mass n 456093; (v. 7838/86, mass n 449784; (v. 4758/84, mass n 436663).
​Nel caso di specie, essendo questo arbitro chiamato a una pronuncia con valore negoziale e non sostitutiva dell’attività giurisdizionale, per la composizione transattiva o l’accertamento negoziale della fattispecie in esame, oggetto della vertenza insorta tra le parti, non si pone né una questione di giurisdizione con l’autorità giudiziaria ordinaria, né di competenza.
​Non sussistono, altresì, né sono state invocate espressamente, norme che prevedano l’inammissibilità della domanda arbitrale o l’improcedibilità della stessa, atteso che la materia che ci occupa è sottratta ad adempimenti incidenti sull’ammissibilità della domanda o alla disciplina della mediazione obbligatoria, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4.03.2010, n. 28. Né, infine, la domanda appare improponibile in sede arbitrale, in quanto correttamente è stata azionata la clausola compromissoria per arbitrato irrituale; tanto meno, l’improponibilità avrebbe invece potuto riguardare l’eventuale proposizione diretta della domanda davanti all’autorità giudiziaria, in presenza della clausola compromissoria statutaria de qua, vincolante tra le parti.
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3) Infondatezza delle eccezioni di illegittimità della sostituzione dell’arbitro avv.to Brancadoro, di incompetenza, inammissibilità, nullità, invalidità dell’arbitrato e della procedura di nomina e sostituzione dell’arbitro, difetto di costituzione, carenza di potestas iudicandi, inesistenza; principio di autonomia della clausola compromissoria di cui all’art. 27 dello statuto del 18.05.2014 ai sensi dell’art. 808, ult. c., c.p.c. e nullità della delibera del 18.05.2014
​Le convenute, nonostante l’ordinanza di questo arbitro del 5.08.2017, che ha rigettato le molteplici eccezioni di incompetenza, inammissibilità, nullità, invalidità dell’arbitrato, della procedura di nomina dell’arbitro in sostituzione, della relativa nomina, con conseguente difetto di costituzione, carenza di potestas iudicandi del nuovo arbitro, inesistenza, nullità di tutti i relativi atti della procedura, con ogni provvedimento presupposto o conseguente, hanno riproposto all’udienza di precisazione delle conclusioni le medesime eccezioni; in aggiunta, nelle note, depositate in data 18.08.2017, insistono per la revoca della predetta ordinanza.
​Questo arbitro dichiara di nuovo infondate le eccezioni predette, riportandosi alle motivazioni espresse nell’ordinanza del 5.08.2017, comunicata alle parti, di cui si riporta il testo, affinché faccia farne parte integrante del presente lodo irrituale.
​“All’udienza del 26.07.2017, la sig.ra Giuseppa Cassaniti e l’AIFVS hanno eccepito preliminarmente, ai sensi degli artt. 810 e 811 c.p.c., che la sostituzione dell’arbitro non sarebbe stata effettuata ritualmente e, quindi, la relativa nomina sarebbe nulla; infatti, a seguito della rinuncia all’incarico formalizzata dal precedente arbitro unico prof. avv. Gianluca Brancadoro in data 21.03.2017, il sig. Pallotti avrebbe dovuto, secondo tale prospettazione, in applicazione dell’art. 27 dello statuto dell’AIFVS, proporre di nuovo alle parti chiamate in arbitrato il nominativo di un altro arbitro da designare negozialmente in sostituzione di quello da sostituire e, soltanto in caso di disaccordo o di mancata comunicazione di un arbitro designando da parte dei chiamati in arbitrato, avrebbe potuto rivolgersi al presidente del tribunale, per conseguire la nomina ex officio principis; nel caso di specie, poiché il sig. Pallotti si sarebbe rivolto, con istanza del 21.04.2017, al presidente del tribunale di Roma senza notificare previamente una proposta di nomina negoziale alle controparti, l’atto di nomina da parte del presidente del tribunale di Roma sarebbe affetta da nullità ex art. 829, c. 1, n. 2 c.p.c., con conseguente nullità di tutti gli atti successivi, per difetto di costituzione e di potestas iudicandi nell’arbitro designato in sostituzione. Nelle note depositate telematicamente il 3.08.2017, la sig.ra Cassaniti e l’AIFVS, ribadiscono di non accettare il contraddittorio in arbitrato e specificano che sarebbe stato onere del sig. Pallotti notificare ex novo la proposta di un nominativo quale arbitro designando in sostituzione, prima di rivolgersi al presidente del tribunale di Roma ex artt. 811 e 810 c.p.c. per ottenere la sostituzione stessa. A tali eccezioni, si è opposto il sig. Pallotti, evidenziando che la sostituzione dell’arbitro è avvenuta nell’ambito di un procedimento già instaurato e che le controparti si sono rifiutate di aderire all’arbitrato e di indicare un diverso nominativo; nelle note depositate telematicamente il 3.08.2017, il sig. Pallotti sostiene l’inapplicabilità delle norme di cui agli artt. 810 e 811 c.p.c. all’arbitrato irrituale, come si desumerebbe dall’art. 808 ter c.p.c.
Orbene, ritiene questo arbitro che la procedura seguita dal sig. Pallotti per conseguire la nomina di questo arbitro da parte del presidente del tribunale di Roma con ordinanza del 23.05.2017 sia corretta ed esente da vizi procedurali. Infatti, tale nomina in sostituzione è avvenuta nel rispetto della convenzione d’arbitrato applicabile, risultante dal combinato disposto di cui all’art. 23 dello statuto allegato sub H, all’atto rep. 103648 racc. 20834 dell’8.04.2000, a rogito del notaio Alessandro Marini di Roma (all. 29 fasc. avv. Machetta) secondo cui “Qualunque controversia sorta in ordine all’esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto dalle parti contendenti di comune accordo; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Roma” e di cui all’art. 27 dello statuto dell’AIFVS del 19.06.2014 registrato al n. 4493 s. 3 all’agenzia delle entrate di Roma 4 Collatino (all. 3 fasc. avv. Machetta), secondo cui “1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati, nonché tra gli organi associativi e/o tra gli stessi organi ed i soci, in relazione al rapporto associativo e/o all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente statuto e/o sulle deliberazioni legalmente adottate dagli organo associativi, ove compromissibili, verranno deferite ad un arbitro che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; 2. l’arbitro sarà scelto dalle parti contendenti di comune accordo. In mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Roma. 3. Con decisione del Presidente dell’Associazione e/o del Consiglio Direttivo, presa a maggioranza assoluta dei componenti, può essere autorizzata la deroga alla suddetta giurisdizione arbitrale, in favore della giurisdizione ordinaria” .

In forza del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità sin dalla nota sentenza “Lipari” delle Sezioni Unite della S.C. n. 3189 del 03/07/1989, cui questo arbitro non intende discostarsi in assenza di valide argomentazioni di segno opposto, le norme in tema di nomina e sostituzione dell’arbitro rituale si applicano anche in caso di arbitrato irrituale. È pur vero che tale pronuncia fu emessa nel vigore della normativa anteriore alla novella apportata dall’art. 21 del D.L.vo 2.2.2006, n. 40 al libro IV, titolo VIII, capo II, del codice di procedura civile, rubricato “degli arbitri”, ma il testo normativo di tali artt. 810 e 811 c.p.c., per quel che riguarda la procedura di nomina e sostituzione dell’arbitro, è rimasto sostanzialmente immutato. Secondo la citata pronuncia “Lipari” n. 3189/1989, “l’art. 810 secondo comma cod. proc. civ., il quale, ove una parte non provveda alla nomina dell’arbitro, consente all’altra di rivolgersi al presidente del tribunale, per ottenere surrogatoriamente tale nomina, ancorché dettato con riferimento all’arbitrato rituale, deve ritenersi applicabile in via analogica all’arbitrato libero od irrituale, in considerazione della somiglianza strutturale e funzionale dei due istituti, dell’esigenza di assicurare la conservazione del contratto nonostante l’inadempimento di uno dei contraenti, nonché dell’ammissibilità di un intervento di volontaria giurisdizione anche per supplire ad un’inerzia di tipo negoziale. La suddetta mancata nomina, pertanto, non rende inoperante il compromesso per arbitrato irrituale, il quale resta efficace pure come patto preclusivo della proponibilità in sede contenziosa della vertenza affidata alla definizione transattiva degli arbitri” (Conf Cass. 48/81, mass n 410431; Conf Cass. 2938/74, mass n 371381; Conf Cass. 3181/71, mass n 354570; Conf Cass. 2749/67, mass n 330280; contra Cass. 6784/81, mass n 417674; contra Cass. 6054/79, mass n 402762). Tale pronuncia è stata ribadita dalla giurisprudenza successiva di legittimità, che si è conformata all’insegnamento della S.C. consultis classibus, ponendo termine agli originari contrasti (si veda ad es. Cass. Sez. 1, sentenza n. 8285 del 07/07/1992); inoltre, il principio dell’applicabilità all’arbitrato irrituale delle norme in tema di nomina e sostituzione dell’arbitro rituale è rimasto immutato nella giurisprudenza di legittimità anche nel vigore della novella normativa di cui al citato D.L.vo n. 40/2006 (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17114 del 21/07/2010). Tra l’altro, nell’arbitrato irrituale, la possibilità di sostituzione dell’arbitro è desumibile anche dal disposto del secondo comma dell’art. 1473 cod. civ., il quale prevede che, nell’ipotesi in cui il terzo non voglia o non possa accettare l’incarico, ovvero in cui le parti non si accordino per la nomina o per la sostituzione, detta nomina sia fatta – su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale; il che presuppone – ovviamente – la non immutabilità dei soggetti originariamente designati (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4303 del 29/04/1999). Nel caso di specie, quindi, trattandosi di un arbitrato irrituale, sulla scorta della giurisprudenza richiamata inaugurata dalla pronuncia della S.C. a Sezioni Unite citata “Lipari” n. 3189 del 03/07/1989 e successivamente confermata da numerose pronunce di arresti della S.C. a sezioni semplici, si applicano gli artt. 810 – 811 c.p.c. dettati in tema di arbitrato rituale. Tampoco, non può essere accolta l’eccezione delle parti convenute, secondo cui dalle norme testé citate si desumerebbe in via interpretativa, in caso di necessità di sostituzione dell’arbitro nominato dal presidente del tribunale, di far precedere l’istanza al presidente del tribunale dalla formalità di una nuova notificazione alla controparte dell’atto di designazione dell’arbitro prescelto dalla parte istante; nondimeno, tale formalità, ove già espletata, risulta superflua e non conforme ad una lettura costituzionalmente orientata delle norme de quibus, che, ove prevedessero la necessità di tale formalità, sarebbero sospette di illegittimità costituzionale, in quanto in contrasto col principio di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111, c. 2, Cost., poiché prescriverebbero una formalità inutile nell’ottica dell’economia processuale, oltre che irragionevole, prevedendo la ripetizione di una notificazione già eseguita dell’atto contenente la designazione dell’arbitro proposto, senza che tale rinnovo della notifica sia funzionale ad alcunché, atteso che la manchevolezza del consenso della parte chiamata sarebbe già acclarata dalla manifestazione del dissenso alla nomina e dall’avvenuta nomina dell’arbitro da parte del presidente del tribunale. Nel caso di specie, è comprovato che le parti non abbiano raggiunto un accordo circa l’arbitro da nominare, che era stato proposto dal sig. Pallotti nell’avv. Alessandro Izzo, con studio a Roma, in via Ennio Quirino Visconti n. 103; su tale designazione, il sig. Pallotti ha raccolto il dissenso delle convenute, espresso nella p.e.c. del 21.04.2016; inoltre, non risulta che il sig. Pallotti abbia mai revocato né espressamente né tacitamente la proposta di designare l’avv. Alessandro Izzo ad arbitro, sicché risultava perdurante la mancanza di consenso negoziale delle parti chiamate in arbitrato alla nomina dell’arbitro proposto, sicché correttamente il sig. Pallotti ha reiterato l’istanza al presidente del tribunale di Roma per la nomina di questo arbitro in sostituzione di quello da sostituire. Per di più, la necessità di reiterare la suddetta notificazione non è prevista né nello statuto, né dalla legge; ciò, giacché la rinuncia dell’arbitro prof. avv. Gianluca Brancadoro non ha determinato una regressione del procedimento alla fase anteriore alla sua nomina, ma la mera necessità della sua sostituzione, essendo acclarata, alla data della sua rinuncia, la “mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro” di cui all’art. 23 dello statuto allegato sub H, all’atto rep. 103648 racc. 20834 dell’8.04.2000, a rogito del notaio Alessandro Marini di Roma e di cui all’art. 27 dello statuto dell’AIFVS del 19.06.2014 registrato al n. 4493 s. 3 all’agenzia delle entrate di Roma 4 Collatino. Infine, l’ordinanza di nomina o sostituzione dell’arbitro da parte del presidente del tribunale di Roma, ex artt. 810 – 811 del codice di procedura civile, non ha contenuto decisorio, ma integra gli estremi d’un provvedimento di giurisdizione volontaria con funzione sostitutiva di un’attività manchevole delle parti, sicché tale nomina ha valore negoziale, non è assoggettabile né a reclamo ex articolo 739 cod. proc. civ. né a ricorso straordinario per Cassazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1017 del 19/01/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11665 del 18/05/2007; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9143 del 06/06/2003). Ragion per cui, la nomina di questo arbitro, in sostituzione del precedente che ha rinunciato all’incarico, appare effettuata nel rispetto dell’autoregolamento pattizio e delle norme primarie in materia… P.Q.M. l’arbitro unico avv.to Carlo Affinito: – rigetta l’eccezione di irritualità e nullità dell’ordinanza del presidente del tribunale di Roma del 23.05.2017 di nomina ad arbitro unico di questo arbitro, in sostituzione dell’arbitro prof. avv. Gianluca Brancadoro e di nullità di tutti gli atti successivi…”.
​Si ribadisce, perciò, anche sotto il profilo della pretesa irrituale sostituzione dell’arbitro avv.to Brancadoro con questo arbitro, che appaiono infondate le eccezioni di incompetenza dell’arbitro irrituale, di difetto di costituzione dello stesso, di carenza di potestas iudicandi (in quanto l’arbitro irrituale, a differenza dell’arbitro rituale, non svolge alcuna attività giurisdizionale in sostituzione dell’autorità giudiziaria ordinaria, ma una mera attività negoziale su mandato delle parti, espresso nella convenzione d’arbitrato, contenuta nella clausola compromissoria statutaria); sono infondate anche le eccezioni di inammissibilità dell’arbitrato (non prevista da alcuna norma di diritto positivo, neppure invocata, stante la vincolatività tra le parti ex art. 1372 cod. civ. della clausola compromissoria statutaria più volte richiamata), di nullità di tutti gli atti della procedura (in quanto le nullità sono tassative, predeterminate dalla legge ex art. 156, c. 1, c.p.c. ovvero pronunciabili se l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo ex art. 156, c. 2, c.p.c., ma non è stato dedotto neanche sotto quale profilo ricorrerebbe una nullità); di inesistenza (neanche descritta o invocata motivatamente in alcun modo sotto alcun profilo).
​Questo arbitro non può declinare la propria competenza a favore dell’autorità giudiziaria ordinaria, in quanto, come meglio argomentato infra sub 7, si ritiene validamente adottata la deliberazione assembleare del 27.04.2013, che ha eletto il sig. Franco Piacentini quale presidente dell’AIFVS O.n.l.u.s. e rinnovato il consiglio direttivo dell’associazione; sicché, conseguentemente, si configura come inesistente la decisione dell’autoproclamatosi “consiglio direttivo” del 25.05.2013, in quanto adottata da soggetti non eletti a tale carica dagli associati nel corso dell’assemblea del 27.04.2013 e, quindi, affetta da inesistenza la convocazione dell’assemblea del 06.07.2013, le cui deliberazioni sono parimenti travolte da inesistenza, tra cui la nomina a presidente della sig.ra Cassaniti Mastrojeni, la quale, ergo, non è abilitata, ai sensi dell’art. 27 dello statuto, a far valere “la deroga alla suddetta giurisdizione arbitrale, in favore della giurisdizione ordinaria”, norma che, al contrario, potrebbe essere invocata soltanto dai legittimi presidente e consiglio direttivo in carica (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 10679 del 22/05/2015 (Rv. 635416 – 01) Presidente: Petitti S. Estensore: D’Ascola P. Relatore: D’Ascola P. (Conf.).
​Appare infondata la circostanza, dedotta dalle convenute, in ordine alla circostanza che il sig. Alberto Pallotti avrebbe fatto acquiescenza alle decisioni della sig.ra Cassaniti Mastrojeni, invocando la clausola compromissoria di cui all’art. 27 dello statuto dell’AIFVS O.n.l.u.s. approvato il 18.05.2014 (depositato sub. all. 3 del fascicolo delle convenute) dopo la pretesa esclusione del sig. Pallotti; effettivamente, tale contegno del sig. Pallotti non implica affatto riconoscimento della legittimità delle delibere delle assemblee non totalitarie convocate, illegittimamente, dalla sig.ra Cassaniti Mastrojeni e da altri associati non legittimati (così come motivatamente sostenuto nelle repliche delle convenute del 24.08.2017).
Per la clausola compromissoria di cui all’art. 27 citato, invocato dal sig. Pallotti, vige il principio di autonomia, di cui all’art. 808, ult. c., c.p.c., che prevede un’individualità della clausola compromissoria nettamente distinta dal contratto nel quale è inserita, non costituendone un accessorio; non v’è tanto meno prova che il sig. Pallotti abbia prestato acquiescenza alle delibere del 18.05.2014 o riportate nel relativo libro detenuto dalla sig.ra Cassaniti Mastrojeni. Ne consegue che la nullità del negozio sostanziale, ossia dello statuto del 18.05.2014 approvato da delibera assembleare invalida in quanto convocata da soggetti non legittimati a norma dello statuto previgente, nullità che questo arbitro pronuncia ai sensi dell’art. 819, c. 1, c.p.c., non travolge, per trascinamento ex art. 1419 cod. civ. la clausola compromissoria in esso contenuta (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25024 del 06/11/2013 (Rv. 628710 – 01) Presidente: Triola RM. Estensore: Giusti A. Relatore: Giusti A. P.M. Golia A. (Diff.) Mar (Manzi) contro Com. San Dona’ Di Piave ed altro (Di Pierro ed altro; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17711 del 06/08/2014 (Rv. 632468 – 01) Presidente: Salvago S. Estensore: De Marzo G. Relatore: De Marzo G. P.M. Sorrentino F. (Conf.) Istituto Di Riabilitazione Fisiomedica Loretana Srl (Carletti Fioravante) contro Azienda Sanitaria Locale n. 3 Centro Molise (Colalillo Vincenzo).
​Tra l’altro, le controversie in tema di esclusione o recesso di soci o associati rientrano nella competenza arbitrale, ove sia prevista una clausola compromissoria attinente al contratto sociale, o ai rapporti tra associati o tra associati e associazione, come nel caso di specie (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22303 del 27/09/2013 (Rv. 627951 – 01) Presidente: Salme’ G. Estensore: Campanile P. Relatore: Campanile P. P.M. Russo RG. (Conf.).
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4) Provvedimenti d’urgenza: in genere – efficacia di giudicato – esclusione; eccezione di giudicato esterno: infondatezza; provvedimento di archiviazione del giudice per le indagini preliminari: diversa valutazione e qualificazione del fatto da parte del giudice civile o in sede arbitrale – preclusione – insussistenza – fondamento
​Vanno anche rigettate, siccome infondate, le eccezioni di giudicato esterno e di conseguenti inammissibilità e improcedibilità della domanda arbitrale, che sarebbe preclusa dall’efficacia di giudicato delle pronunce rese in sede di provvedimenti d’urgenza, di sequestro giudiziario e di sospensione dell’esecuzione, dal tribunale di Roma, con conseguente inesistenza delle decisioni assembleari del 24.07.2013 [recte, 27.04.2013] e del 16.11.2013.
​Ebbene, le convenute hanno depositato in atti le copie dei provvedimenti d’urgenza emessi dal tribunale di Roma:
1) ordinanza di improcedibilità del 28.08.2013 depositata il 29.08.2013, per difetto di notifica, nel ricorso ex art. 700 c.p.c. classificato al n. r.g. 56686/2013, per conseguire la sospensione dell’ “efficacia di tutti i provvedimenti assunti dall’associazione”, “ovvero dal suo ex consiglio direttivo successivamente all’assemblea del 27.04.2013” e per “sospendere la possibilità di utilizzo del denaro e dei beni dell’associazione” e per “disporre ed ordinare la cancellazione dell’associazione di tutto quanto pubblicato successivamente al 27.04.2013, impedendo l’utilizzo del sito medesimo sino alla decisione delle questioni di merito sottese al presente ricorso” (all. 7 del fascicolo delle convenute);
2) ordinanza del 10.07.2014 di rigetto di sequestro giudiziario, per difetto di strumentalità con una domanda di merito sulla proprietà o il possesso finalizzata ad ottenere la restituzione del bene controverso, sul ricorso classificato al n. r.g. 28761/2014 ex artt. 669 ter e 670 c.p.c. presentato dal sig. Pallotti contro il sig. Stefano Brunati, commercialista dell’associazione, teso invece a ottenere il sequestro giudiziario della documentazione dell’associazione e prospettando un’azione di merito per risarcimento dei danni da responsabilità professionale (all. 8 del fascicolo delle convenute);
3) ordinanza del 22.08.2014 depositata il 25.08.2014, di rigetto del ricorso classificato al n. r.g. 17322/2014 ex artt. 669 bis e ss. e 700 c.p.c. presentato dal sig. Pallotti, teso a ottenere dall’Agenzia delle entrate di Roma la cancellazione dall’anagrafe tributaria del nominativo della signora Cassaniti Mastrojeni quale legale rappresentante dell’AIFVS (all. 9 del fascicolo delle convenute), avendo il tribunale “ad una cognizione sommaria propria della fase cautelare” e “in attesa del definitivo accertamento circa la legittimità dell’assemblea del 27.04.2013” dato “rilievo agli estratti autentici del libro delle deliberazioni assembleari a firma del notaio Luigi Barontini prodotti dalla Cassaniti, da cui emerge che quest’ultima è stata confermata presidente il 6.7.2013, secondo le modalità previste dallo statuto” (all. 9 del fascicolo delle convenute);
4) ordinanza di rigetto del 5.12.2014, in sede del reclamo, avverso la suddetta decisione del 22.08.2014, classificata al r.g. n. 55957/2014, presentato dal sig. Pallotti, “in assenza allo stato di un accertamento giudiziale sulla veridicità dei fatti documentati nei verbali”, ha ritenuto “condivisibile il ragionamento adottato dal giudice di primo grado” (all. 10 del fascicolo delle convenute);
5) ordinanza di rigetto del sequestro giudiziario del 04.07.2015, su ricorso classificato al n. r.g. 32800/2015 ex artt. 670 e e 669 ter c.p.c., proposto dal sig. Pallotti Alberto, per difetto di strumentalità con l’azione di merito, che non avrebbe ad oggetto la proprietà o il possesso delle somme depositate su un conto corrente Unicredit pacificamente di proprietà all’associazione, ma l’accertamento della legale rappresentanza di quest’ultima (cfr. all. 11 del fascicolo delle convenute);
6) ordinanza ex artt. 615, 616 e 624 c.p.c., nel procedimento n. 17249/2014 r.g. e. del 10.07.2015, di sospensione della procedura esecutiva intrapresa dalla sig.ra Clelia Formiconi, in forza di una transazione sottoscritta, quale legale rappresentante della AIFVS O.n.l.u.s. dal sig. Pallotti, poiché, sulla base dei libri associativi vidimati dal notaio Barontini, “sembra che il verbale di conciliazione sia stato sottoscritto da falsus procurator, con la conseguenza che non impegna I’associazione bensì determina solo l’assunzione di responsabilità dello stesso nei confronti dell’altro contraente secondo l’art. 1398 cod. civ.” (all. 12 del fascicolo delle convenute).
​Ebbene, contrariamente a quanto eccepito dalle convenute, nessuno dei provvedimenti predetti ha idoneità al giudicato. Infatti, giusta quanto assolutamente pacifico nella giurisprudenza più che consolidata della S.C., “il provvedimento emesso “ante causam”, in sede di procedura d’urgenza, di cui all’art.700 del codice di rito civile è del tutto inidoneo – sia che accolga, sia che rigetti l’istanza – ad assumere valenza di giudicato tra le parti, del tutto irrilevante risultando, all’uopo, la circostanza che il giudice, prima di emettere il provvedimento stesso, abbia svolto approfondite indagini funzionali all’accertamento dell’esistenza del diritto, dichiarandolo sussistente (o meno), poiché in tal caso la relativa declaratoria è pur sempre espressa in sede di cognizione sommaria e nell’ambito di quell’indagine sul “fumus boni iuris” propedeutica alla concessione dell’invocata misura cautelare” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20327 del 15/10/2004 Rv. 579368 – 01 Presidente: Criscuolo A. Estensore: Gilardi G. Relatore: Gilardi G. P.M. Gambardella V.- Conf.).
Tale principio è predicabile anche nel sistema processuale delineatosi, in tema di procedimenti cautelari, a seguito delle modifiche di cui all’art. 2, comma 3, lettera e – bis, del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005, in quanto i provvedimenti urgenti, anticipatori degli effetti della sentenza di merito, emessi “ante causam”, sono privi di stabilità e idoneità al giudicato, sicché contro gli stessi non è neanche proponibile il ricorso straordinario per Cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 27187 del 28/12/2007 Rv. 600346 – 01 – Presidente: Carbone V. Estensore: Forte F. Relatore: Forte F. P.M. Nardi V. – Conf.; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 896 del 20/01/2015 Rv. 634000 – 01- Presidente: Salvago S. Estensore: Genovese FA. Relatore: Genovese FA. P.M. Capasso L. (Conf.).
​Lo stesso principio è stato fissato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al provvedimento che autorizzi o meno il sequestro giudiziario, “costituendo la stessa una misura cautelare provvisoria che, pur coinvolgendo diritti soggettivi, non statuisce su di essi a definizione di una controversia, né ha attitudine ad acquisire autorità di giudicato sostanziale” (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23763 del 22/11/2016 Rv. 642793 – 01; Presidente: Dogliotti Massimo. Estensore: Andrea Scaldaferri; Relatore: Andrea Scaldaferri).
​Per quanto concerne la sospensione dell’esecuzione, nel procedimento n. 17249/2014 r.g. e. del 10.07.2015, il tribunale di Roma non ha compiuto neanche un accertamento, in quanto si è limitato ad accogliere l’istanza cautelare di sospensione dell’esecuzione forzata, assumendo che il verbale di conciliazione “sembra … sia stato sottoscritto da falsus procurator”, con una pronuncia che costituisce un mero obiter dictum ed è, quindi, intrinsecamente inidonea al giudicato, salvo che con riferimento alla procedura esecutiva oggetto di giudizio (cfr., in termini, la giurisprudenza di merito, tra cui trib. di Taranto, 12 giugno 2014, n. 1922, sezione II, Dr. Casarano). Infatti, la sospensione dell’esecuzione, disposta ai sensi dell’art. 624 c.p.c., è provvedimento emesso nel corso del giudizio di opposizione e si configura anch’essa come misura cautelare, inidonea al giudicato esterno, cui si applicano le norme sul procedimento cautelare uniforme ex art. 669 quaterdecies c.p.c. di cui agli artt. 669 bis e ss. c.p.c. in quanto compatibili; a conferma della natura cautelare del provvedimento di sospensione, il 2° comma dell’art. 624 c.p.c. dispone che contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione possa proporsi reclamo, come per gli altri provvedimenti cautelari, ai sensi dell’art. 669 – terdecies c.p.c.; ragion per cui, in applicazione del 7° ed 8° comma dell’art. 669-octies (così come riformulato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80), il provvedimento di sospensione, pur sopravvivendo nel caso di estinzione del giudizio di opposizione, non ha autorità in un diverso successivo giudizio, né quindi nella presente procedura arbitrale. Inoltre, la decisione adottata dal tribunale capitolino sul falsus procurator non esclude, per come motivata, l’applicazione del principio dell’apparenza colposa, secondo cui l’associazione non riconosciuta, ove abbia colpevolmente ingenerato nel terzo di buona fede la ragionevole convinzione in ordine all’esistenza di poteri di rappresentanza non corrispondenti a quelli risultanti statutariamente, risponde con il proprio fondo comune, ai sensi dell’art. 38 cod. civ., delle obbligazioni assunte dall’apparente rappresentante (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1451 del 27/01/2015 (Rv. 634092 – 01) Presidente: Spirito A. Estensore: Vincenti E. Relatore: Vincenti E. P.M. Fresa M. (Conf.). Infine, in tale giudizio, il sig. Pallotti non è parte, sicché ad ogni modo non è invocabile contro di lui l’autorità di tale decisione.
​Le convenute hanno, con le memorie conclusionali, depositato in copia il decreto di archiviazione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma nel procedimento n. r.g.n.r. 61701/15, a carico dei sigg.ri Giuseppa Cassaniti Mastrojeni, Marcello Mastrojeni e Patrizia Quaresima, originatosi su querela della sig.ra Clelia Formiconi, per coonestare la spettanza in capo alla sig.ra Cassaniti Mastrojeni della qualifica di presidente dell’AIFVS; oltre a ciò, hanno invocato agli stessi fini la richiesta di archiviazione, con analoghe motivazioni, avanzata dal sig. procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma nel procedimento r.g.n.r. n. 2463/2014. Tali documenti vanno espunti dalla decisione, in quanto l’attore non ha potuto compiutamente esercitare il proprio diritto al contraddittorio e di difesa, essendo stati prodotti dopo la formazione delle barriere preclusive fissate dal precedente arbitro avv. Brancadoro.
Ad ogni modo, entrambi i provvedimenti si riducono a una stringatissima motivazione, escludendo – com’è ovvio in quella sede – una responsabilità penale della sig.ra Cassaniti.
Da tali poche sillabe dei provvedimenti richiamati, tuttavia, questo arbitro non riesce a trarre i sensi abissali colti dalle convenute, a sostegno della spettanza della legale rappresentanza in capo alla sig.ra Cassaniti. Inoltre, il decreto di impromovibilità dell’azione penale (adottato ai sensi dell’art. 408 e segg. cod. proc. pen.) o la richiesta di archiviazione non impediscono che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato da questo arbitro civile, poiché, a differenza della sentenza, la quale presuppone un processo, il provvedimento di archiviazione ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a preclusioni di alcun genere (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8999 del 18/04/2014 (Rv. 630300 – 01) Presidente: Adamo M. Estensore: Valitutti A. Relatore: Valitutti A. P.M. Zeno I. (Conf.).
​Infine, ma non per ordine di importanza, va precisato che l’efficacia di giudicato, ove fosse legittimamente invocabile, non precluderebbe a questo arbitro irrituale di comporre comunque diversamente dal decisum giurisdizionale gli interessi delle parti. Infatti, gli arbitri irrituali non svolgono alcuna attività giurisdizionale, ma soltanto un’attività negoziale: ad essi è soltanto demandato di regolare un determinato rapporto controverso mediante un accertamento sostitutivo della volontà delle parti, le quali, con la clausola compromissoria o con il compromesso (nel caso di specie contenuta nello statuto associativo), si sono impegnate ad accettare la risoluzione arbitrale come espressione della loro stessa volontà. Trattandosi di attività negoziale e non di attività giurisdizionale, rispetto alla pronuncia degli arbitri liberi non è pertanto in alcun modo configurabile il vincolo del giudicato, ben potendo le parti, e per esse gli arbitri, nella loro autonomia negoziale, porre nel nulla gli effetti di un precedente giudicato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4253 del 13/12/1974 – Rv. 372919 – 01 – Presidente: Cortesani G. Estensore: Sammarco. Iovino contro Assic. d’Italia; V 3195’69, mass n 343188; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 322 del 08/02/1972 Rv. 356190 – 01 Presidente: Stile. Estensore: Auriti).
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5) Giudizio secondo equità del presente lodo
​Ritiene questo arbitro unico che il presente lodo libero debba essere deciso non secondo diritto, bensì secondo equità, così come previsto dalla convenzione d’arbitrato, contenuta nella clausola compromissoria su riportata.
​L’arbitrato irrituale, come accennato, ha natura contrattuale e può, in astratto, essere deciso o secondo diritto o secondo equità; in effetti, come è stato più volte osservato dalla giurisprudenza di legittimità, l’arbitrato irrituale è compatibile anche con una decisione secondo diritto e, allo stesso tempo, un arbitrato rituale, che non ha natura contrattuale, può essere deciso secondo diritto o secondo equità; difatti, la natura contrattuale o meno distingue l’arbitrato irrituale da quello rituale, mentre la decisione secondo diritto o secondo equità è applicabile astrattamente a entrambi i tipi di arbitrato.
​Nel caso di specie, le parti nella clausola compromissoria statutaria hanno espressamente previsto un lodo libero o irrituale, ossia un lodo negoziale contrattuale di tipo transattivo o di accertamento e, a tal scopo, questo arbitro fa applicazione della disciplina di cui all’art. 808 ter c.p.c.; ragion per cui, la presente decisione negoziale non è suscettibile di spedizione in forma esecutiva ex art. 825 c.p.c.
​Inoltre, nella clausola compromissoria le parti hanno previsto, trattandosi di diritti disponibili, un giudizio di equità senza formalità di procedura, sicché l’arbitro irrituale ha gli stessi poteri dispositivi dei mandanti in ordine alla definizione del rapporto controverso e può spaziare dalla transazione al mero accertamento, dalla rinunzia al pieno riconoscimento dei diritti dell’una o dell’altra parte; né poi può ritenersi incompatibile con l’arbitrato irrituale di equità il fatto che, per pervenire alla definizione negoziale della vertenza, l’arbitro debba interpretare norme giuridiche senza ravvisare alcuna necessità di apportare alla disciplina giuridica i temperamenti equitativi dettati dalla specifica situazione sottoposta al suo esame (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2802 del 10/03/1995 Rv. 491067 Presidente: Corda M. Estensore: Vitrone U. P.M. Nicita FP. Conf.).
​Tra l’altro, nel giudizio secondo equità, l’arbitro non ha l’obbligo di individuare preventivamente la norma giuridica astrattamente applicabile né di applicarla in concreto, mentre ha l’obbligo di rendere comprensibile il procedimento logico-intuitivo seguito per determinare la regola equitativa e di verificare che essa non si ponga in contrasto con i principi sottesi alla disciplina legislativa (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14611 del 23/06/2009 Rv. 608614 Presidente: Proto V. Estensore: Piccininni C. Relatore: Piccininni C. P.M. Velardi M. Conf.).
​Inoltre, l’arbitro, sia rituale o irrituale, autorizzato a pronunciare secondo equità ai sensi dell’art. 822 cod. proc. civ., ben può decidere secondo diritto, allorché ritenga che diritto ed equità coincidano, senza che sia necessario affermare e spiegare tale coincidenza, che può desumersi implicitamente dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno della decisione, potendosi configurare l’esistenza di un vizio riconducibile alla violazione dei limiti del compromesso solo allorché l’arbitro neghi “a priori” la possibilità di avvalersi dei poteri equitativi a lui conferiti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18452 del 08/09/2011 Rv. 619616 Presidente: Plenteda D. Estensore: Rordorf R. Relatore: Rordorf R. P.M. Gambardella V. Conf.; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6933 del 07/05/2003 Rv. 562716 Presidente: Losavio G. Estensore: Forte F. P.M. Russo LA. Conf.).
​Infine, il giudizio secondo equità, così come richiesto, non implica la valutazione di interessi contrastanti delle persone fisiche contendenti sig. Pallotti e sig.ra Cassaniti Mastrojeni rispetto a quelli dell’AIFVS O.n.l.u.s., in quanto le domande e le eccezioni rispettivamente proposte dalle parti sono relative esclusivamente ad accertare chi fra il sig. Pallotti e la sig.ra Cassaniti Mastrojeni abbia la rappresentanza legale dell’associazione, senza coinvolgere alcun interesse idoneo a incidere negativamente su interessi dell’associazione stessa (cfr. sul tema, tribunale di Milano, sent. n. 11195/2013 del 29.08.2013, r.g. n. 29498/2012).
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6) AIFVS O.n.l.u.s. – natura giuridica: associazione non riconosciuta; conseguenza: assenza di pubblicità legale in ordine ai soggetti cui è conferita dagli accordi associativi la presidenza o la direzione; disciplina normativa applicabile: artt. 36 e ss. cod. civ.; criterio del riferimento ai libri vidimati e bollati dal notaio: inidoneità; criterio degli accordi tra gli associati circa i soggetti cui è conferita la presidenza o direzione dell’associazione: fondatezza ex art. 36, c. 2, cod. civ.
​L’AIFVS O.n.l.u.s. è una associazione non riconosciuta ed è priva, pertanto, della personalità giuridica, in quanto non risulta iscritta nel registro delle persone giuridiche, tenuto dall’ufficio territoriale del governo – prefettura di Roma o istituito a livello regionale o di province autonome, sicché per essa non sussiste alcun meccanismo di pubblicità legalità da cui si possano enucleare con certezza gli atti salienti della vita associativa, nonché il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.
​Orbene, il codice civile distingue fra associazioni riconosciute come persone giuridiche (artt. 12 e ss. – ora abr., ma riprodotto, con modificazioni, nell’art. 1 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 – e artt. 14 e ss. cod. civ.) e associazioni non riconosciute (artt. 36 e ss. cod. civ.).
L’associazione, dal punto di vista civilistico, altro non è se non un contratto plurilaterale, di natura consensuale, diretto al conseguimento di uno scopo comune fra gli associati e aperto alle adesioni di altre parti. In ciò si differenzia dai contratti di scambio, in cui gli scopi delle parti sono contrapposti. Per tale motivo, il contratto di associazione si inquadra nella categoria dei contratti di organizzazione, in quanto le prestazioni di una parte non vanno a vantaggio diretto dell’altra, ma sono destinate all’attuazione dello scopo comune. Lo scopo, per di più, per l’associazione ha natura non economica, in antitesi sia con lo scopo delle società lucrative (art. 2247 cod. civ.) sia con quello delle società cooperative, in cui lo scopo mutualistico è diverso dallo scopo lucrativo ma pur sempre economico (art. 2511 cod. civ.). Sono associazioni non riconosciute anche i partiti politici (art. 49 Cost.) in cui i cittadini si associano liberamente per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, sia i sindacati (in ragione della mancata piena attuazione dell’art. 39 Cost.). Per quanto concerne la possibilità di nuove adesioni, l’associazione è un’organizzazione aperta, che deve prevedere le condizioni di ammissione di nuovi associati (cfr. art. 16 cod. civ., applicabile anche alle associazioni non riconosciute) in questo presentando un carattere comune alle società cooperative, per cui vale il principio di cui all’art. 2524 cod. civ., secondo il quale “l’ammissione di nuovi soci … non importa modificazione dell’atto costitutivo”.
​Le associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, operanti in ambito nazionale (o le cui finalità statutarie interessino il territorio di più regioni), così come è predicabile per l’AIFVS O.n.l.u.s., possono acquistare la personalità giuridica, mediante il riconoscimento, determinato dall’iscrizione nel registro prefettizio delle persone giuridiche (art. 1 d.P.R. n. 361/2000); mentre, se operano in ambito regionale o nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nei registri regionali o delle province autonome competenti (art. 7 d.P.R. n. 361/2000). In particolare, tradizionalmente, si trattava di un procedimento di riconoscimento c.d. concessorio, che avveniva con decreto reale, poi del Presidente della Repubblica; mentre, con l’entrata in vigore della disciplina di cui al d.P.R. 361/2000, l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche è pressoché automatico, ossia assimilato al riconoscimento della personalità giuridica per le società di capitali e cooperative, che l’art. 13 cod. civ. riserva al sistema c.d. normativo di cui all’art. 2331 cod. civ., mediante l’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio.
​A differenza delle associazioni con personalità giuridica, e quindi riconosciute, per le associazioni non riconosciute come l’AIFVS O.n.l.u.s. non è previsto dal legislatore un regime di pubblicità legale, in ordine agli aspetti salienti della vita associativa, soprattutto non esiste alcun ufficio in cui si registrino o si possano consultare i nominativi di coloro cui spetti la rappresentanza legale o le limitazioni del potere rappresentativo. In particolare, soltanto per le associazioni riconosciute le limitazioni del potere di rappresentanza che non risultino dal registro delle persone giuridiche non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza, ex art. 19 cod. civ.. In ragione della mancanza di un regime di pubblicità, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che tale disposizione non si applichi alle associazioni non riconosciute, in quanto la norma è da considerarsi eccezionale, con la conseguenza che l’eccesso di potere rappresentativo dell’organo dell’associazione non riconosciuta che abbia agito nei confronti dei terzi oltre i limiti attribuiti con lo statuto o degli accordi tra associati, rende il negozio inopponibile all’ente, indipendentemente dalla conoscenza del difetto del potere rappresentativo da parte dell’altro contraente (Cass. sent. n. 7724/2000, in Notariato, 2001, n. 461, con nota di Trimarchi).
Per tale tipo di associazione non riconosciuta non operano neppure i benefici conseguenti all’autonomia patrimoniale propri degli enti riconosciuti. Ciò nonostante, per essa, in quanto associazione non riconosciuta, si ha una limitata autonomia patrimoniale, con parziale separazione tra il patrimonio dell’ente e quello dei suoi associati – la cosiddetta autonomia patrimoniale imperfetta – in quanto per i debiti dell’ente rispondono sia il fondo comune dell’associazione, sia coloro ex art. 38, c. 2, cod. civ. che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, secondo il meccanismo della fideiussione ex lege (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12508 del 17/06/2015 Rv. 635870 – 01); invero, ad avviso della giurisprudenza maggioritaria, la responsabilità di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta è personale e solidale e non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la dimostrazione in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente (Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 8752 del 04/04/2017 (Rv. 644059 – 01), anche se, secondo la giurisprudenza meno recente, in tema di attività degli organi di un ente- sia questo persona giuridica od associazione non riconosciuta – non può parlarsi di rappresentanza, a norma degli artt. 1387 e ss. cod. civ., e tanto meno di mandato, ai sensi degli artt. 1703 e ss. dello stesso codice, dovendosi ravvisare piuttosto un rapporto di immedesimazione tra persona giuridica- od ente di fatto a questa assimilato – e persona fisica preposta all’organo parte dell’ente, a mezzo del quale l’ente stesso esprime la sua volontà ed agisce nel campo delle attività concrete (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2356 del 09/07/1968 Rv. 334692 – 01). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, prevista dall’art. 38 cod. civ. in aggiunta a quella del fondo comune, è volta a contemperare l’assenza di un sistema di pubblicità legale con le esigenze di tutela dei creditori e trascende, pertanto, la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell’ambito della compagine sociale” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 858 del 17/01/2008 – Rv. 601452 – 01).
​Soltanto le associazioni, le fondazioni e gli altri enti con personalità giuridica sono tenuti a comunicare alla prefettura – ufficio territoriale del governo, alla regione o alla provincia autonoma presso il cui registro siano iscritti, per l’approvazione mediante iscrizione, le eventuali modifiche apportate allo statuto e all’atto costitutivo. Gli enti dotati di personalità giuridica sono, altresì, tenuti anche a comunicare, per l’iscrizione sul registro, ogni eventuale variazione degli organi direttivi, con l’indicazione degli amministratori ai quali è attribuita la rappresentanza, trasferimenti di sede e istituzione di sedi secondarie e le deliberazioni di scioglimento (art. 4 del d.P.R.10 febbraio 2000, n. 361). La disciplina in materia è dettagliatamente fissata dal citato d.P.R. n. 361/2000, recante il Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59). Tale normativa, peraltro, è stata recentemente parzialmente modificata dall’art. 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che attua la delega per la riforma del terzo settore contenuta nella legge 6 giugno 2016, n. 106, sicché le associazioni e le fondazioni del terzo settore possono, in deroga al d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, purché la costituzione avvenga con atto notarile e il fondo comune sia, per le associazioni, non inferiore ad € 15.000,00.
​Dall’omissione della formalità del riconoscimento derivano, quindi, il mancato conseguimento della personalità giuridica e l’assenza di una pubblicità legale per stabilire con certezza a chi spetti la legale rappresentanza dell’associazione non riconosciuta. Infatti, a livello normativo, mancano disposizioni che prevedano la pubblicità dei dati salienti delle associazioni non riconosciute e, quindi, non esiste alcun ente abilitato dalla legge a certificare la spettanza in capo ad alcuno della legale rappresentanza di un’associazione non riconosciuta; ragion per cui, nessun ente, nessun notaio, né il prefetto, né alcuna Regione, né alcuna provincia autonoma, né gli organismi recentemente istituiti con la riforma in materia di enti del terzo settore, né gli uffici dell’anagrafe tributaria gestita dall’Agenzia delle entrate sono abilitati a certificare la legale rappresentanza in capo a chicchessia di un’associazione non riconosciuta. Basti osservare che per le persone giuridiche si prevede nel registro omonimo, pubblicamente accessibile, la “menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza” (art. 33, c. 2, cod. civ. – abr., ora sostituito dall’art. 4, c. 1, d.P.R. n. 361/2000, che utilizza la medesima espressione), mentre per le associazioni non riconosciute l’art. 36, c. 2, cod. civ. prevede che “possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione”, i quali non sono espressamente nemmeno definiti “legali rappresentanti”.
​Scrive in proposito del riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni e fondazioni il Ministro Guardasigilli del 1938 (n. 41 della sua relazione al codice civile): “L’istituto della registrazione delle persone giuridiche costituisce un adeguato sistema pubblicitario per la tutela della buona fede e dei diritti dei terzi nei confronti dell’ente”; tale riconoscimento avveniva inizialmente, come accennato, mediante decreto reale, quindi del Presidente della Repubblica e, infine, con l’entrata in vigore del d.P.R. citato n. 361/2000, in via automatica, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto dal prefetto di Roma o dalle singole regioni o province autonome competenti.
​Soltanto con l’avvento della Costituzione repubblicana, a prescindere dalla personalità giuridica, è stata riconosciuta alle associazioni non riconosciute una soggettività giuridica distinta da quella dei singoli associati, cui non ha fatto seguito però la previsione di un adeguato regime di pubblicità. In particolare, i cosiddetti enti non riconosciuti, quelli, cioè, sprovvisti della personalità giuridica – che ha l’effetto di conferire, in relazione alla disciplina della responsabilità, l’autonomia patrimoniale perfetta -, sono comunque dotati di soggettività giuridica, costituendo soggetti autonomi vuoi sul piano sostanziale, vuoi su quello processuale, con conseguente legittimazione a stare in giudizio, senza che debbano essere rappresentati dai propri associati (o soci, nel caso di società di persone). Tale impostazione deriva da una interpretazione sistematica del diritto civile, che tiene conto, per un verso, dell’art. 2 della Costituzione, che garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, per l’altro, dello stesso dato codicistico, avuto riguardo alla nuova formulazione, risultante dalla legge n. 52 del 1985, dell’art. 2659 cod. civ., che comprende anche le associazioni non riconosciute – e le società semplici – tra i soggetti intestatari di beni immobili presso le conservatorie, nonché alla lettura estensiva, per la tutela dei componenti di qualsiasi formazione, dell’art. 24, terzo comma, dello stesso codice, in tema di esclusione degli associati solo per “gravi motivi” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8239 del 16/06/2000 – Rv. 537697 – 01- Presidente: Rocchi A. Estensore: Spagna Musso B. P.M. Russo LA. – Conf.- Eller (Manferoce ed altro) contro Stocker (Prosperi ed altro) (Rigetta, Trib. Bolzano, 10 febbraio 1998).
​D’altra parte, con la Costituzione è proclamato solennemente non solo il diritto di riunione (art. 17), come già nello Statuto albertino del 1848 all’art. 32, ma anche il diritto di associazione: “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale (art. 18, c.1, Cost.). Ora, mentre la riunione è un fatto, l’associazione è un contratto, in quanto esprime un progetto comune, che, ai sensi dell’art. 1372 cod. civ., “ha forza di legge fra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo dissenso e negli altri casi previsti dalla legge”. Del resto, il diritto di associazione, inteso in questo senso più articolato e contrattuale, è ormai previsto anche dalla Carta dei diritti fondamentali del’Unione Europea, all’art. 12, solennemente proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza e, in versione riveduta, a Strasburgo, il 12 dicembre 2007, cui l’art. 6 del Trattato sull’Unione europea, stipulato a Lisbona il 13 dicembre 2007, insieme con il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, ha attribuito il medesimo valore giuridico dei Trattati.
​Ragion per cui, attualmente, in forza dei principi costituzionali e di derivazione eurounionista, molte norme dettate in materia di associazioni riconosciute sono state estese, ad opera della giurisprudenza, alle associazioni non riconosciute, benché il codice civile dedichi alla disciplina giuridica delle associazioni non riconosciute esclusivamente le norme degli artt. 36 e ss. cod. civ. Ormai è pacifico, pertanto, che alle associazioni non riconosciute si applichino le disposizioni degli artt. 20 e 21 cod. civ. rispettivamente sulla convocazione dell’assemblea e sulle deliberazioni della stessa (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2570 del 16/07/1968; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6310 del 05/12/1979; Cass. Sez. L, Sentenza n. 2492 del 22/04/1982; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2198 del 16/03/1990; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3634 del 27/03/2000; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14814 del 27/06/2006) e, nel silenzio degli accordi degli associati, la norma dell’art. 23 cod. civ. sull’impugnazione e l’annullamento delle delibere assembleari illegittime, tolta l’iniziativa del pubblico ministero (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 952 del 26/01/1993; Cassazione, n.1148/2004 e n. 2893/199032).
​Certamente, non vale a conferire la personalità giuridica all’AIFVS la circostanza che la stessa sia un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.n.l.u.s.) iscritta nell’apposito albo, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, recante “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, atteso che le O.n.l.u.s. non costituiscono una tipologia di enti a sé stanti e la normativa richiamata incide essenzialmente non già sul regime civilistico, ma su quello fiscale, prevedendo varie norme di favore per le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi prevedano espressamente alcuni requisiti formali, richiesti dal legislatore tributario, da ritenersi non surrogabili con il concreto accertamento della fattuale osservanza dei precetti della norma, sia per la non equivoca lettera di essa, sia per il fatto che si tratta di norma di stretta interpretazione (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 9828 del 19/04/2017).
​In proposito, si osserva come nessun atto negoziale dell’AIFVS sia stato sottoposto a pubblicità legale, mancando il presupposto per ciò, ossia il riconoscimento della personalità giuridica; effettivamente, anche le modifiche allo statuto dell’AIFVS, approvate il 18.05.2014, depositate nel corso della procedura arbitrale (cfr. all. 3 del fascicolo delle convenute) sono state esclusivamente registrate, a meri fini fiscali, presso l’Agenzia delle entrate, nell’ufficio territoriale Roma 4 Collatino, il 19.06.2014, al n. 4493 serie 3, ma a tale registrazione non può essere riconosciuta valenza di pubblicità legale, né l’Agenzia delle entrate svolge, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa delle convenute, alcun controllo civilistico sullo statuto. Né assolve a una funzione pubblicitaria il certificato di attribuzione del codice fiscale con l’indicazione della legale rappresentante sig.ra Cassaniti Giuseppa del 9.08.2017, depositato dalle convenute unitamente alle note conclusionali del 18.08.2017; né assolve a tale funzione il certificato storico rilasciato dall’Agenzia delle entrate, esibito all’udienza dell’8.08.2017, con prot. n. 44534/2017 del 28.04.2017.
​Alla luce di quanto esposto e dell’assenza di un regime normativo di pubblicità legale per le associazioni non riconosciute, qual è l’AIFVS O.n.l.u.s., non può essere riconosciuto, conseguentemente, valore surrogatorio di pubblicità legale a quanto risulta registrato nei libri associativi, che sono stati facoltativamente vidimati e bollati, su richiesta della sig.ra Cassaniti Mastrojeni, dal notaio dott. Luigi Barontini. D’altronde, non ha valore di pubblicità legale il rilascio di estratti o copie di tali atti. Nondimeno, non hanno valore di pubblicità legale gli estratti e le copie dei libri medesimi, rilasciati dal notaio dott. Roberto Tordiglione, cui si è rivolto il sig. Pallotti per far vidimare e bollare altri libri associativi, in cui sono stati iscritti taluni verbali di assemblea (cfr. all. 15 all’istanza di avvio del procedimento arbitrale del sig. Pallotti; nonché dichiarazioni del sig. Pallotti rese all’udienza arbitrale dell’8.08.2017). Infatti, la bollatura e la vidimazione possono valere per altre finalità, quale quella fissata dall’art. 2710 cod. civ., il quale prevede che “i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 503 del 18/01/1997 (Rv. 501839 – 01); o agli effetti nell’art. 634, c. 2, c.p.c., il quale, con riferimento al procedimento d’ingiunzione, nel disciplinare i titoli necessari per il rilascio del decreto ingiuntivo, dispone che “Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6660 del 06/12/1982 (Rv. 424297 – 01).
​Non può essere revocato in dubbio, di conseguenza, alla luce di quanto complessivamente esposto e di una interpretazione sistematica e letterale delle norme richiamate, che bollatura e vidimazione dei libri associativi non surrogano il regime di pubblicità legale assolto dal registro delle persone giuridiche per le associazioni riconosciute, aventi personalità giuridica.
​Conclusivamente, nel caso di specie, si deve aver riguardo soltanto agli accordi degli associati, per acclarare gli aspetti salienti della vita associativa e per individuare i soggetti che rappresentano l’associazione non riconosciuta; ragion per cui è infondata la pretesa delle convenute, secondo cui occorrerebbe far riferimento soltanto agli “estratti autentici del libro delle deliberazioni assembleari dell’Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada O.n.l.u.s. a firma del notaio Luigi Barontini” per stabilire che la prof.ssa Giuseppa Cassaniti Mastrojeni sarebbe stata confermata definitivamente alla carica di presidente dell’associazione; nondimeno, per stabilire chi sia il presidente dell’associazione, così come per individuare gli atti salienti della vita associativa, occorre scrutinare quali siano stati gli accordi degli associati, ovunque essi siano documentati o altrimenti desumibili, ex art. 36, c. 2, cod. civ., per di più non necessariamente in forma scritta, atteso che l’utilizzo della forma scritta non è necessariamente richiesta per la costituzione di un’associazione non riconosciuta.
​Conseguentemente, questo arbitro ritiene di discostarsi dai criteri fissati in sede cautelare dall’ordinanza del tribunale di Roma del 22.08.2014, depositata il 25.08.2014 (confermata in sede di reclamo dall’ordinanza del 5.12.2014, classificata al r.g. n. 55957/2014) nonché ribaditi nell’ordinanza cautelare del giudice dell’esecuzione del tribunale di Roma ex artt. 615, 616 e 624 c.p.c., nel procedimento n. 17249/2014 r.g. e. del 10.07.2015, che hanno dato, senza vincolo di giudicato esterno, “rilievo agli estratti autentici del libro delle deliberazioni assembleari a firma del notaio Luigi Barontini prodotti dalla Cassaniti, da cui emerge che quest’ultima è stata confermata presidente il 6.7.2013, secondo le modalità previste dallo statuto”, in quanto si ritiene, in applicazione di una norma di equità oltre che di diritto, di dover dare rilievo agli accordi degli associati nel loro complesso, per individuare il legale rappresentante dell’associazione, non essendo appagante il criterio di stralciare da tali accordi quelli che non risultino confluiti nei libri vidimati o bollati dal notaio dott. Luigi Barontini, presso il quale sono stati bollati e vidimati soltanto alcuni libri dell’associazione, ivi presentati a cura della sig.ra Cassaniti Mastrojeni.

7) Validità ed efficacia della deliberazione assembleare del 27.04.2013, che ha approvato il bilancio, eletto il sig. Franco Piacentini quale presidente dell’AIFVS O.n.l.u.s. e rinnovato il consiglio direttivo dell’associazione; inesistenza giuridica della decisione dell’autoproclamatosi “consiglio direttivo” del 25.05.2013, in quanto adottata da soggetti non eletti dagli associati, in violazione dell’art. 10, c. 5, dello statuto dell’associazione dell’8.04.2000; vizio di inesistenza della convocazione dell’assemblea del 06.07.2013: conseguenza, inesistenza delle delibere assembleari del 06.07.2013, tra cui inesistenza della elezione della presidente sig.ra Cassaniti Mastrojeni
​Ritiene questo arbitro, alla luce della verbalizzazione dei lavori assembleari del 27.04.2013, depositata in atti dalla sig.ra Cassaniti Mastrojeni (all. 14) nonché della verbalizzazione dei medesimi lavori depositata dal sig. Pallotti (all. 3 all’istanza di avvio del procedimento arbitrale), le quali costituiscono rispettivamente le verbalizzazioni di “minoranza” e “maggioranza” e, congiuntamente, il verbale dell’assemblea ancorché contenuto in documenti distinti e separati, nonché della documentazione dei lavori assembleari di cui alle registrazioni fonografiche depositate dalle parti, che le decisioni adottate dall’assemblea degli associati del 27.04.2013, di approvazione del bilancio, nomina del presidente sig. Franco Piacentini e nomina dei membri del consiglio direttivo, siano legittime, valide ed efficaci. Conseguentemente, sono affette da inesistenza la convocazione del 25.05.2013 a cura del sedicente consiglio direttivo e le deliberazioni dell’assemblea del 6.7.2013
​Ebbene, in materia di associazioni non riconosciute vige il principio di libertà delle forme, per cui la venuta ad esistenza di un’associazione, così come l’adesione successiva di associati, non è condizionata ad alcuna formalità; per la valida costituzione di un’associazione, effettivamente, la legge non richiede ad substantiam né l’atto pubblico, prescritto soltanto per il conseguimento della personalità giuridica, né l’atto scritto, salvo i casi specificamente disciplinati (ad es., conferimento all’associazione della proprietà di un bene immobile, o conferimento del godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato, ex art. 1350 cod. civ.) – (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 410 del 15/01/2000 Rv. 532880 – 01 – Presidente: Garofalo G. Estensore: Cioffi C. P.M. Raimondi G. (Conf.) Chiffi (Taurino) contro ASSE Lucarelli, Conf. a Cass. sent. N. 2448 del 1965 Rv. 314557 – 01).
Ne deriva che, in assenza di norme che prescrivano sotto pena di nullità di adottare una determinata forma per la validità di un atto, il contratto di associazione è validamente concluso anche verbalmente; lo stesso principio di libertà delle forme vale anche, naturalmente, ove si tratti di modificare gli accordi negoziali, id est di modificare l’atto costitutivo o lo statuto o di attribuire ad un associato la direzione o la presidenza dell’associazione.
Nessuna norma primaria prescrive, in aggiunta, in linea con il principio richiamato, la verbalizzazione scritta a pena di nullità delle deliberazioni assembleari degli associati, sicché la verbalizzazione, ove presente, assolve a una funzione meramente certificativa della volontà già formata con la votazione degli associati, le cui deliberazioni, ancorché non verbalizzate, sono pienamente valide sia nei rapporti interni, sia nei confronti dei terzi che ne abbiano comunque avuto conoscenza.
Tale principio è consacrato anche nello statuto dell’AIFVS O.n.l.u.s., il quale si limita a prevedere che i verbali delle riunioni, ove redatti, sono compilati dal segretario del consiglio direttivo in carica o da persona scelta fra i presenti all’assemblea, mentre quelli dell’assemblea straordinaria possono essere redatti da un notaio, se presente (art. 10, c. 11, dello statuto allegato sub H, all’atto rep. 103648 racc. 20834 dell’8.04.2000, a rogito del notaio Alessandro Marini di Roma e art. 10, c. 5, dello statuto registrato il 19.06.2014, approvato in data 18.05.2014) e nessuna norma statutaria prevede la necessaria forma scritta delle deliberazioni per la loro validità. Tanto più che, durante l’assemblea del 27.04.2013, sorta questione con il segretario sig.ra Patrizia Quaresima circa la circostanza che la medesima non stesse verbalizzando, l’assemblea concordava sulla non necessità di tale adempimento, in quanto vi era comunque la registrazione fonografica degli interventi.
Il principio della forma scritta costituisce, difatti, un’eccezione, nel nostro ordinamento giuridico, atteso che la forma, pur essendo uno degli elementi essenziali del negozio giuridico insieme agli altri previsti dall’articolo 1325 cod. civ., è tale solo quando è prevista dalla legge a pena di nullità, ragion per cui le norme che prescrivano una determinata forma per particolari tipi di negozi giuridici sono da considerarsi eccezionali e non vanno applicate al di fuori dei casi da esse regolati. A riprova di quanto affermato, si osserva che in materia societaria il principio della necessità della forma scritta è stato applicato soltanto eccezionalmente, ove espressamente previsto dal legislatore, segnatamente per le deliberazioni dell’assemblea dei soci nelle società per azioni (ove è espressamente prevista la forma scritta e analitica del verbale dall’art. 2375 cod. civ.), mentre si è ritenuta non necessaria la verbalizzazione scritta per le deliberazioni del consiglio di amministrazione, per il generale principio della libertà delle forme (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2127 del 05/05/1989 (Rv. 462700 – 01) – Presidente: D’AVINO GB. Estensore: Paolella F. P.M. Tridico GS. (CONF) Sanna contro Tuppone; conf. V 4402/88, mass n 459384; (Conf 2397/87, mass n 451577; (Conf 1322/62, mass n 252136; (Conf 3706/57).
Nondimeno, il principio della libertà delle forme non viene meno per la circostanza che l’associazione si sia dotata del libro delle adunanze e delle deliberazioni, perché l’obbligo o la facoltà di tenere alcuni libri non si riconnette mai ad una esigenza di forma degli atti di cui deve essere registrato il mero compimento, anche per sintesi o sommi capi (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2397 del 06/03/1987 Rv. 451577 – 01 – Presidente: Antoci S. Estensore: D’Alberto M. P.M. Pandolfelli G. (CONF).
Inoltre, nelle associazioni non riconosciute, mancando la personalità giuridica, l’atto dell’assemblea ha natura giuridica di atto collettivo, collegato alla mera soggettività dell’associazione, in cui le diverse dichiarazioni di volontà, provenienti dai singoli associati, rimangono distinte ancorché tendenti ad un fine comune, unica essendo la volontà che scaturisce dall’atto assembleare, sicché è giustificata la forma libera; mentre, nelle società di capitali con personalità giuridica, le diverse dichiarazioni di volontà formano la volontà di un soggetto diverso rispetto ai soci che hanno posto in essere la dichiarazione, trattandosi di atto collegiale, e vengono, pertanto, in rilievo la tutela dei soci assenti e dissenzienti oltreché l’esigenza di distinzione fra profilo interno e profilo esterno dell’atto deliberativo collegiale, sicché il legislatore ha ritenuto di prescrivere eccezionalmente a tale scopo una forma solenne ed una documentazione analitica ex art. 2375 cod. civ. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20260 del 25/09/2014 (Rv. 632749 – 01) – Presidente: Triola RM. Estensore: Manna F. Relatore: Manna F. P.M. Velardi M. (Diff.) De Lorenzo (Morrone ed altro) contro Presidente Consiglio Notarile Distretti Riuniti ed altri).
​A ciò aggiungasi che la verbalizzazione della riunione assembleare del 27.04.2013, prodotta sub. all. 14 dalla sig.ra Giuseppa Cassaniti Mastrojeni, è stata redatta dal sig. Marcello Mastrojeni, figlio della convenuta, nonché dalla sig.ra Patrizia Quaresima; mentre la verbalizzazione prodotta dal sig. Pallotti (all. 3 all’istanza di avvio di procedimento arbitrale) è stata effettuata dai sigg.ri Franco Piacentini e Clelia Formiconi. In entrambi i casi, si tratta di scritture private provenienti da terzi estranei alla lite, sicché possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all’art. 2702 cod. civ., né quella processuale di cui all’art. 214 cod. proc. civ., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, perciò, contribuire soltanto a fondare il convincimento di questo arbitro, unitamente agli altri dati probatori acquisiti al procedimento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 15169 del 23/06/2010 Rv. 613799 – 01 Relazioni Collegate Presidente: Carbone V. Estensore: Goldoni U. Relatore: Goldoni U. P.M. Iannelli D. (Conf.) Piantavigna (Manni ed altro) contro Aripo Imm Commerciale Srl ed altro (Mora ed altro) (Rigetta, App. Torino, 15/04/2004; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 76 del 08/01/2010 (Rv. 611104 – 01).
​Nel caso specifico, si prendono in considerazione le registrazioni fonografiche e le predette verbalizzazioni.
Per quanto concerne le registrazioni fonografiche in atti, essendo relative a colloqui tra presenti, rientrano nel “genus” delle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 cod. civ. ed hanno di conseguenza natura di prova ammissibile. Né tali registrazioni sono da ritenersi abusive, poiché la condotta è comunque scriminata ex art. 51 cod. pen., in quanto effettuate per l’esercizio del diritto di difesa (Cass. Sez. L, Sentenza n. 27424 del 29/12/2014 (Rv. 634222 – 01). Inoltre, entrambe le parti non hanno effettuato un disconoscimento circostanziato chiaro ed esplicito, idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, non essendo stato allegato alcun elemento attestante la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, sicché di esse può farsi uso ai fini della prova dei fatti rappresentati e dedotti (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17526 del 02/09/2016 (Rv. 641181 – 01) Presidente: Di Cerbo V. Estensore: Amendola F. Relatore: Amendola F. P.M. Matera M. (Conf.).

Inoltre, la verbalizzazione redatta a cura del sig. Mastrojeni è ricca di valutazioni ultronee, nonché di descrizioni di sensazioni personali, per fatti di cui non v’è traccia alcuna nelle registrazioni fonografiche prodotte dalle parti. Si afferma, ad esempio, che gli associati Pallotti e Biagio Ciaramella pretendevano “con insistenza” di far registrare “come presenti” persone assenti, con un “vistoso rallentamento delle attività di registrazione”; “l’intervento della Presidente viene interrotto dal socio Piacentini”, salvo poi recepirne il motivo, in quanto veniva nominato il presidente dell’assemblea che non era stato nominato; “la ripresa dei lavori viene nuovamente interrotta per un’altra ‘presunta’ violazione dello statuto”, ma l’interruzione precedente era fondata, perché era stata omessa la votazione del presidente dell’assemblea, come è fondata anche l’interruzione presente, di richiamare al suo posto il segretario sig.ra Patrizia Quaresima, che si era allontanata per registrare gli elettori e aveva abbandonato le attività di verbalizzazione. Inoltre, si effettuano valutazioni non riferite a fatti: “il clima che si respira – fatto di aggressività e indebite pressioni per votare in favore di alcuni soggetti”; si verbalizza che il socio sig. Ciaramella aveva ostacolato la ripresa dei lavori, allontanandosi dall’aula e profferendo delle offese, indirizzate a un gruppo di giovani studenti della scuola secondaria superiore, giunti da Potenza in pullman in gita a Roma con l’associata prof.ssa Rosalba Romano, tesserati in modo estemporaneo, strumentalmente alle operazioni di voto a favore della rielezione, alla carica di presidente dell’associazione, della sig.ra Cassaniti Mastrojeni. Si osserva altresì: “il clima si surriscalda … il socio Pallotti incalza il gruppetto di giovani al limite del contatto fisico…” mentre il sig. Mastrojeni cerca di farli votare, invitando il sig. Pallotti “ad allontanarsi”, il quale, con il sig. Ciaramella, avrebbe un comportamento “aggressivo … Ciaramella ha invaso l’area riservata al personale della reception”, come se ciò gli fosse vietato, “maneggiando le deleghe già consegnate”; per giunta, si espongono difficoltà della presidente a parlare: “La presidente tenta di replicare, non senza difficoltà a causa delle continue interruzioni di Piacentini”, salvo poi riportare tutto l’intervento della sig.ra Cassaniti Mastrojeni, che quindi ha potuto tranquillamente effettuare la sua replica, ma con l’aggiunta del commento “una simile condotta ha generato una coda polemica, che ha gravemente ostacolato il lavoro e i rapporti associativi”; “nella situazione attuale si registra una crescente rissosità” alimentata anche con accuse al sig. Pallotti circa due fatture all’AIFVS, emesse da due ditte, intestate al padre e alla madre del sig. Pallotti e quest’ultimo si sarebbe avvicinato “con fare minaccioso al socio Paolucci”; prima di passare alla votazione del bilancio e alla votazione per il rinnovo delle cariche associative, l’assemblea veniva sospesa, per la pausa pranzo alle 14,30 ma viene verbalizzato “ne viene proclamato lo scioglimento, a causa dei gravi fatti verificatisi e delle numerose violazioni delle norme statutarie che hanno impedito la regolare costituzione e prosecuzione dell’assemblea, mettendo finanche in pericolo la sicurezza e l’incolumità degli associati e degli altri presenti in sala” anche se, prima di impedire le operazioni di ripresa dei lavori assembleari, risulta verbalizzato che la sig.ra Cassaniti Mastrojeni e il segretario si recavano durante la pausa pranzo al desk per verificare il numero e l’identità degli elettori presenti e sorgeva contestazione con il sig. Pallotti allorché giungevano numerosi elettori, pro Pallotti, con due pullman di gran turismo dalle sedi di Aversa, Trentola Ducenta e Pozzuoli, sicché si adducono motivi generici di “capienza dell’auditorium”, “condizioni di sicurezza”, “urla scomposte”, “è evidente una sensazione di paura in coloro che non si aspettavano un simile assedio”; “il personale addetto al banco reception, che viene preso d’assalto”, “la massa … opera con un unico registro, fatto di urla e provocazioni verbali, al limite della sopraffazione fisica”, “lei e le altre addette … temono ormai concretamente per la propria incolumità”; “resisi conto dell’evidente stato di pericolo per la sicurezza e l’incolumità degli associati … senza dichiarare formalmente ripresi i lavori di una riunione che, evidentemente, non aveva più alcun crisma di legittimità, … in quest’adunata tumultuosa … Cassaniti annuncia, come voluto da Pallotti, l’intenzione di fare un passo indietro”. Non si verbalizza cosa dice la Cassaniti Mastrojeni, che invece con molta pacatezza si rivolge all’assemblea per rassegnare le proprie dimissioni: “Io ho portato avanti un’associazione non come questa e quindi l’associazione è cambiata, non risponde più ai criteri in base ai quali ho guidato l’associazione e l’ho portato a elevati livelli di dignità; e voi lo sapete, sia dal punto di vista, gli inviti che abbiamo avuto da parte delle autorità religiose e gli inviti che abbiamo avuto da parte delle istituzioni politiche, non mi sento di rappresentare un’associazione come questa, di un livello sociale, morale, cioè di espressione veramente che calpesta la dignità della persona. Pertanto, io lascio la presidenza e siccome questa esigenza di cambiamento voi la sentite, gestitevela. Io resto socia dell’associazione, voi vi gestite l’associazione. Vi saluto, buonasera e buona continuazione. L’unica cosa che vi dico è continuate, non fate abbassare il livello dell’associazione”. Mentre nella verbalizzazione del sig. Mastrojeni si evidenzia “numerosi soci … si sono sentiti minacciati… possano abbandonare la sala in condizioni di sicurezza”. A questo punto, il sig. Mastrojeni dichiara al microfono che “l’assemblea era sciolta … la maggior parte dei soci ancora presenti nei locali antistanti abbandona l’istituto”.
​Va osservato, per quanto esposto, che la verbalizzazione suddetta è inattendibile, per tutti i profili che esaltano problemi di sicurezza e incolumità dei presenti. Infatti, di tali problemi, come accennato, non si trova alcun riscontro nelle registrazioni fonografiche agli atti; per di più, il sig. Mastrojeni non è terzo rispetto alla lite, in quanto figlio della convenuta sig.ra Cassaniti Mastrojeni, sicché portatore di un interesse simile a quello della madre, avendo tra l’altro egli ricoperto la carica di presidente dell’assemblea del 27.04.2013 e la madre quella di presidente dell’associazione; è verosimile ritenere, piuttosto, che entrambi abbiano abbandonato insieme la sede dei lavori assembleari, per invocare lo scioglimento dell’assemblea e impedire il diritto di voto agli associati giunti a votare nel pomeriggio a favore del sig. Piacentini; difatti, è verosimile che la sig.ra Cassaniti Mastrojeni, appena si sia resa conto di essere ormai in minoranza, abbia preferito dimettersi dalla carica di presidente dell’associazione, per tentare la sua rielezione in altra successiva assemblea, composta da elettori a lei favorevoli; in aggiunta, la dichiarazione del sig. Mastrojeni che l’assemblea, senza di lui, era da ritenersi ormai sciolta, non ha alcun fondamento giuridico, in quanto l’assemblea, per essere considerata sciolta, avrebbe dovuto votare su tutti gli argomenti all’ordine del giorno per i quali era stata convocata (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6366 del 05/06/1991 (Rv. 472539 – 01).
Alla luce di tali considerazioni, la predetta verbalizzazione dei lavori assembleari è da ritenersi poco fedele alla realtà, mentre per il resto è sostanzialmente aderente ai fatti.
​Inoltre, era senz’altro diritto degli associati intervenuti di votare, anche se giunti tardivamente, ma prima dello scioglimento dell’assemblea: effettivamente, le norme in tema di associazione non riconosciuta non impongono particolari formalità in ordine alle modalità della votazione e ai fini del calcolo delle maggioranze prescritte deve tenersi conto del voto espresso anche dagli associati intervenuti tardivamente, purché non oltre lo scioglimento dell’assemblea (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9130 del 28/08/1993 – Rv. 483602 – 01 – Presidente: D’Avino GB. Estensore: Spadone M. P.M. Martinelli A. (Conf).
​Tra l’altro, l’assemblea era regolarmente costituita, in quanto è stato costantemente rispettato il quorum costitutivo di venti persone, previsto dall’art. 10, c. 9, dello statuto, il quale prevede che “trascorsa mezz’ora dalla prima convocazione l’assemblea si considera validamente costituita qualsiasi sia il numero dei detti soci presenti, purché non inferiori a venti” (statuto allegato sub H, all’atto rep. 103648 racc. 20834 dell’8.04.2000, a rogito del notaio Alessandro Marini di Roma, sub. 29 del fascicolo delle convenute). Inoltre, nell’elenco in calce alla verbalizzazione effettuata dai sigg.ri Franco Piacentini e Clelia Formiconi sono riportate 56 firme di elettori regolarmente identificati e nella chiusura del verbale alle ore 20.45 si dà atto che sono presenti ancora 22 soci “e altri soci dei quali si omette la menzione”. Le convenute, nelle note conclusive del 18.08.2017, contestano che gli associati sarebbero, nel verbale prodotto dal sig. Pallotti, numericamente indicati dapprima in duecentosei persone, quindi i votanti sarebbero centosessantotto (gli altri è evidente che si siano astenuti o allontanati), al termine dell’assemblea gli associati ancora presenti sarebbero ventinove indicati nominativamente (gli altri si sono allontanati spontaneamente), infine risulterebbero cinquantasette firmatari e tali dati farebbero presumere l’inesistenza o l’irregolarità del verbale; al contrario, la costante verifica del numero legale fa presumere a questo arbitro, anche alla luce di un giudizio equitativo, che vi sia stata una apprezzabile attenzione al rispetto del principio maggioritario, in forza del quale la maggioranza è in grado legittimamente di guidare con forza vincolante il comportamento della minoranza dissenziente, che deve adeguarsi alle decisioni assunte, salvo il diritto di recedere dal gruppo costituito, pur di non sottostare alle decisioni che esso abbia legittimamente assunto. È in effetti comprovata, con la verifica della sussistenza del numero legale, ossia della quota minima inderogabile di componenti presenti per la validità dell’assemblea, fissata statutariamente in almeno venti associati, la validità delle decisioni assunte, vincolanti anche per gli assenti e dissenzienti.
​Regolarmente, quindi, l’assemblea degli associati eleggeva alla carica di presidente l’associato Franco Piacentini, nonché eleggeva regolarmente al consiglio direttivo il sig. Alberto Pallotti, sig.ra Patrizia Pisi, sig. Giuseppe Grieco, sig. Biagio Ciaramella, sig.ra Rosa Di Bernardo, sig.ra Elena Ronzullo, sig.ra Silvana Tavoletta, sig.ra Francesca Di Bernardo, sig.ra Teresa Astone, sig.ra Eva Ruggeri, sig. Claudio Martino, sig. Angelo Longo.
​D’altronde, si concorda con la difesa attorea, nell’osservare che la validità dell’assemblea del 27.04.2013 è stata ribadita dalla e-mail del sig. Ezio Bressan, vice presidente nazionale dell’AIFVS del 7.5.2013, accolito della sig.ra Cassaniti Mastrojeni (cfr. all. 3 del fascicolo dell’attore, alle memorie del 10.10.2016) e dalla e-mail del sig. Domenico Cricchi, teste citato dalle convenute, del 28.4.2013, (cfr. doc. 4 allegato alla memoria di replica dell’attore del 10.10.2016) in cui questi invitava il nuovo gruppo dirigente a far buon uso del denaro presente in cassa pari ad € 232.000,00, tacitamente riconoscendo, pertanto, la regolarità della successione nelle cariche associative dei nuovi eletti. Nel corso delle riunione assembleare, in più, hanno preso regolarmente la parola al microfono e fatto interventi numerosi associati, senza che nessuno obiettasse di trovarsi di fronte a un consesso sciolto: il sig. Maurizio Galli Angeli, che chiedeva di approvare il bilancio come ultimo atto della sua vice presidenza; la sig.ra Rosalba Romano, che chiedeva la parola e ritirava la sua candidatura; il sig. Michele Boscarelli, che chiedeva la parola ed effettuava un intervento; il sig. Paolo Battistini, che chiedeva la parola e ritirava la sua candidatura; la sig.ra Anna Diglio, che chiedeva la parola e ritirava la sua candidatura; il citato sig. Domenico Cricchi, che chiedeva la parola e ritirava la sua candidatura. In sostanza, risultano interventi (anche di soggetti vicini alla sig.ra Cassaniti Mastrojeni, tanto che la stessa li ha indicati come suoi testi) effettuati ore dopo che l’assemblea sarebbe stata, secondo la convenuta, da considerare ormai sciolta. Tutto ciò, invece, comprova esattamente il contrario: ossia la regolarità dell’assemblea del 27.04.2013.
​Inoltre, nel corso di una riunione del 25.05.2013 (cfr. verbale sub. all. 6 del fascicolo delle convenute), i sigg.ri: Cassaniti Mastrojeni (benché dimessasi dalla carica di presidente dell’associazione) e i sigg.ri Maurizio Galli Angeli, Paolo Battistini e sig.ra Rosalba Romano (quest’ultima con delega al sig. Perozzi), benché avessero tutti ritirato la propria candidatura al consiglio direttivo nel corso dell’assemblea del 27.04.2013 e quindi essendo pacifico che non ne facessero più parte, convocavano illegittimamente, senza averne i poteri, unitamente ai sigg.ri Patrizia Quaresima, Ezio Bressan, Perozzi, Bruno (per delega a Battistini), tutti non rieletti al consiglio direttivo nel corso della predetta assemblea, una nuova assemblea per il 06.07.2013; inoltre, sempre illegittimamente, senza averne i poteri conferiti loro dallo statuto non essendo organi validamente eletti al consiglio direttivo, rigettavano le domande di adesione di nuovi associati, pervenute in segreteria nei 60 giorni precedenti le elezioni, nonostante la sig.ra Cassaniti Mastrojeni avesse verbalmente autorizzato il voto per coloro che fossero risultati iscritti entro il 31.03.2013 (cfr. dichiarazione scritta della sig.ra Rolanda Giannini, addetta al controllo delle deleghe, sub all. 31); inoltre, tale gruppo di associati, senza abilitazione statutaria, illegittimamente decideva l’esclusione di alcuni soci dall’associazione; in particolare, tutte le decisioni del gruppo del 25.05.2013, autoproclamatosi “consiglio direttivo”, sono da qualificarsi inesistenti e prive di qualsiasi validità ed effetto e sono contrarie a criteri di giustizia ed equità; inoltre, anche la convocazione della nuova assemblea effettuata dal citato gruppo di associati appare illegittima, in quanto lo statuto, all’art. 10, c. 5 (all. 29 del fascicolo delle convenute, allegato sub H, all’atto rep. 103648 racc. 20834 dell’8.04.2000, a rogito del notaio Alessandro Marini di Roma, e all. 1 del fascicolo del sig. Pallotti, alla memoria del 10.10.2016), prevede che “l’assemblea è normalmente convocata dal presidente della associazione su propria iniziativa ovvero su mandato del consiglio direttivo ovvero su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti il consiglio direttivo”; nel caso di specie, nessuno dei predetti partecipanti alla riunione del 25.05.2013 era da considerarsi membro legittimo, non la sig.ra Cassaniti Mastrojeni che non era più presidente, né gli altri associati, in quanto non eletti al consiglio direttivo, avendo alcuni associati nel corso dell’assemblea del 27.04.2013 ritirato la propria candidatura e nessuno dei predetti partecipanti era stato rieletto, ragion per cui sia le decisioni del 25.05.2013, sia le decisioni adottate dall’assemblea non totalitaria del 06.07.2013 vanno conseguentemente dichiarate inesistenti, essendo state adottate contro le norme dello statuto, vincolanti per tutti gli associati ex art. 1372 cod. civ.
​Tra l’altro, alla stregua di criteri equitativi, si deve senza dubbio censurare il contegno di tale sedicente “consiglio direttivo”, il quale ha adottato atti negoziali illeciti, oltreché meramente illegittimi, si è posto in contrasto con i valori e le finalità di solidarietà sociale garantiti dalla Costituzione italiana all’art. 2 ed espressi nell’atto costitutivo e nello statuto dall’associazione, per far prevalere una logica oligarchica, di gestione del potere costituito, con espulsioni antidemocratiche e in massa di associati dissidenti, chiusura di alcune sedi dell’associazione, non ammissione di numerose persone in quanto solamente sospettate di essere vicine alla fazione avversa e che invece chiedevano di essere semplicemente ammesse nell’associazione, condividendo le relative finalità statutarie e che avevano regolarmente votato in quanto iscritte entro il 31.03.2013. Tali comportamenti rischiano di danneggiare gravemente l’AIFVS O.n.l.u.s., in quanto, in materia di agevolazioni fiscali, sarebbe legittimo il provvedimento di cancellazione dall’anagrafe Onlus dell’associazione non riconosciuta, che manifesti una tal carenza di democraticità della gestione, come avvenuto nel caso di specie (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16418 del 05/08/2015 (Rv. 636098 – 01) Presidente: Merone A. Estensore: Chindemi D. Relatore: Chindemi D. P.M. Giacalone G. (Conf.).
​Per di più, la deliberazione assembleare del 06.07.2013, che si configura come il momento conclusivo di un iter procedimentale viziato, che prende inizio dalla convocazione da parte di persone non aventi diritto ad adottare tale atto e conclusosi con l’espressione di una volontà assembleare illegittima, è invalida, in quanto il vizio che inficia la convocazione rappresenta un impedimento a che l’adunanza dei partecipanti alla riunione del 06.07.2013 possa qualificarsi giuridicamente come assemblea e la relativa decisione è affetta da giuridica inesistenza, con conseguente esclusione di ogni effetto sanante anche per effetto di deliberazioni successive (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11186 del 22/08/2001 (Rv. 549032 – 01) -Presidente: Senofonte P. Estensore: Celentano W. P.M. Palmieri P. (Diff.) Magrì ed altri (Corsaro) contro Coop. Edilizia S.Nullo a r.l. (Altavilla) (Cassa e decide nel merito, App. Catania, 11 settembre 1998; Massime precedenti Conformi: N. 6340 del 1981 Rv. 417129 – 01, N. 1768 del 1986 Rv. 445085 – 01, N. 835 del 1995 Rv. 489911 – 01). Infine, le deliberazioni di tale assemblea sono anche viziate in quanto fu tenuta in un luogo diverso da quello indicato nella convocazione, senza che sia stata data prova di una nuova convocazione.
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8) Validità delle dimissioni verbali dalla carica di presidente della sig.ra Cassaniti Mastrojeni, quale recesso da un incarico associativo
​La qualità di associato di un’associazione non riconosciuta si perde, come nelle associazioni riconosciute, in caso di recesso ed esclusione.
​Il recesso dalla qualità di associato o dalla carica ricoperta nell’ambito dell’associazione corrisponde alla fattispecie regolata dall’art. 1373 cod. civ., per la generalità dei contratti ed è espressamente previsto che ciascun associato può, attraverso una propria manifestazione di volontà, provocare lo scioglimento del vincolo associativo che lo lega all’ente, salvo che non abbia assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato (art. 24, c. 2, cod. civ.); trattasi di una deroga al generale principio contrattualistico, che trova la propria giustificazione in un’esigenza di tutela della libertà individuale, di cui la tutela della libertà di associazione costituisce un aspetto (Cass. n. 4244/1997, in Foro it., 1997, I, 2484).
​Nelle associazioni non riconosciute, le modalità di recesso dell’associato non corrispondono necessariamente alla disciplina dettata al riguardo per le associazioni riconosciute dall’art. 24 cod. civ., il quale prevede che la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima; infatti, nelle associazioni non riconosciute tale norma è derogabile dall’autonomia privata, senza l’adozione di particolari forme (Cfr. Cass. n. 6554/2001, in commento all’art. 36 cod. civ., in Commentario al codice civile a cura di P. Cendon, vol. I, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 769-770, ove ulteriori considerazioni, in Enti pubblici, 2002, 216). Infatti, anche la libertà di dissociazione del singolo con il recesso (costituente l’omologo contrario della libertà di associazione previsto dall’art. 18 Cost.) è rimessa dall’art. 24 cod. civ. alla disciplina negoziale, sia consentendo che gli associati si obblighino a fare parte dell’associazione per un tempo determinato, con esclusione in tal caso del recesso ad nutum, sia prevedendo in caso di associazione a tempo indeterminato il recesso con lo scadere dell’anno in corso, purché il recesso stesso sia comunicato almeno tre mesi prima, ma potendosi prevedere una diversa regolamentazione.
Nel caso di specie, lo statuto dell’AIFVS non pone alcun limite alla facoltà di recesso dall’associazione e dalle cariche associative, sicché è da ritenersi valido, anche in applicazione di un criterio equitativo, il recesso della sig.ra Cassaniti Mastrojeni dall’incarico di presidente dell’associazione, formalizzato verbalmente nel corso dell’assemblea del 27.04.2013, non richiedendosi, per tale atto, la forma scritta, sotto pena di nullità. In effetti, tali dimissioni, secondo la prospettazione dell’attore, sarebbero maturate allorché la sig.ra Cassaniti Mastrojeni, avvalendosi della collaborazione di alcuni accoliti, avrebbe tentato inutilmente di farli votare per sé, mediante l’utilizzo di deleghe sottoscritte in bianco da associati ignari e assenti (doc. n. 10 del fascicolo del sig. Pallotti all’istanza di avvio del procedimento arbitrale). Senonché, atteso che la validità di tali deleghe sarebbe stata contestata (in applicazione analogica dell’art. 2372 cod. civ., oggi espressamente richiamato dall’art. 24, c. 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) nel corso delle operazioni preliminari al voto proprio dal sig. Pallotti, la sig.ra Cassaniti Mastrojeni, resasi conto di non avere sufficienti chances di rielezione perché privata di deleghe irregolari e consapevole di essere in minoranza a causa della serotina partecipazione di numerosi associati giunti in autobus per supportare il gruppo del sig. Piacentini, avrebbe tentato una disperata contromossa, escogitando di rassegnare, prima del voto, le proprie dimissioni dalla carica di presidente, concordando col figlio di far dichiarare da quest’ultimo sciolta l’assemblea, per farne invalidare gli atti, nel frattempo approvati, da altra successiva assemblea, che avrebbe senz’altro acclamato la sig.ra Cassaniti Mastrojeni di nuovo presidente; ed effettivamente, nei giorni successivi al 27.04.2013, la sig.ra Cassaniti Mastrojeni avrebbe giustificato come coartate le proprie dimissioni, un mero flusso verbale, senza valore giuridico, in ragione di minacce ai suoi danni e di presunti disordini, che avrebbero determinato problemi di sicurezza per l’incolumità sua e delle persone presenti, tanto che sarebbe stata costretta anche a sciogliere l’assemblea ed eclissarsi in macchina, con al seguito libri sociali, figlio e segretario verbalizzante (cfr. comunicato sig.ra Cassaniti Mastrojeni– doc. n. 9 del fascicolo del sig. Pallotti e registrazioni fonografiche depositate dal sig. Pallotti); infine, la sig.ra Cassaniti Mastrojeni, nonostante le dimissioni, si sarebbe fatta rieleggere presidente, da altro gruppo di associati riunitisi il 06.07.2013.
​Di là dalla attendibilità della ricostruzione dei fatti fornita dal sig. Pallotti, quel che assume rilievo in questa sede è che si può ragionevolmente escludere che si siano verificati problemi di ordine pubblico o per la sicurezza o l’incolumità delle persone nel corso dell’assemblea del 27.04.2013, così come prospettato artatamente dalla convenuta sig.ra Cassaniti Mastrojeni, le cui dimissioni dalla carica di presidente sono da ritenersi valide ed efficaci. Infatti, ove vi fossero stati problemi di sicurezza (di cui non v’è traccia nelle registrazioni fonografiche agli atti), è verosimile ritenere che qualcuno dei numerosi associati (dell’uno o l’altro gruppo contrapposto) o i proprietari della sala in cui si svolgeva la riunione, avrebbero chiamato le forze dell’ordine, che invece non risulta siano state chiamate, sicché può essere esclusa qualsiasi ipotesi di turbativa violenta della libertà delle persone intervenute in assemblea.
​Allo stesso tempo, non si può non concordare circa il comportamento inurbano di alcuni associati, che, nel corso della riunione del 27.04.2013, come si può ascoltare nelle registrazioni depositate in atti, hanno affidato alle proprie ugole, piuttosto che alla intrinseca forza delle argomentazioni, la tutela delle proprie ragioni; ma un tale contegno, sintomatico di un certo deprecabile decadimento del costume, è soltanto moralmente censurabile e non incide sulla giuridica validità delle deliberazioni assembleari adottate nonché sulla validità ed efficacia delle dimissioni rassegnate dalla sig.ra Cassaniti Mastrojeni.
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​9) inesistenza del provvedimento di esclusione dall’associazione del sig. Pallotti, in quanto adottato il 25.05.2013 da soggetti non legittimati; inoltre, insussistenza della eccepita decadenza statutaria dall’impugnazione dell’esclusione e, comunque, sussistenza della qualità di associato in capo al sig. Pallotti; omessa eccezione di decadenza ex art. 24, c. 3, cod. civ. e impossibilità di una pronuncia d’ufficio della decadenza; legittimità delle deliberazioni assembleari del 16.11.2013; accertamento che il sig. Alberto Pallotti ha regolarmente conseguito democraticamente la carica di presidente dell’AIFVS O.n.l.u.s.
​Quanto all’esclusione del sig. Pallotti dall’associazione ad opera della deliberazione degli associati del 25.05.2013 (all. 6 nel fascicolo delle convenute), va dichiarata l’inesistenza del provvedimento di esclusione, in quanto il gruppo di associati che ha adottato la decisione si era autoproclamato illegittimamente “consiglio direttivo”, senza aver avuto una legittimazione democratica dalla c.d. base, ossia non avendo ottenuto alcun mandato dagli associati riuniti in assemblea.
​In data 25.05.2013 (cfr. verbale sub. all. 6 del fascicolo delle convenute), la sig.ra Cassaniti Mastrojeni, già dimessasi il 27.04.2013 dalla carica di presidente dell’associazione, non aveva titolo per partecipare come presidente o membro del consiglio direttivo ad alcuna riunione, mentre ha partecipato a tale riunione, autodefinendosi presidente dell’associazione, al solo scopo di esercitare un potere che non le spettava più in forza delle regole democratiche e negoziali previste dallo statuto associativo; parimenti, non avevano titolo per partecipare al consiglio direttivo i sigg.ri Maurizio Galli Angeli, Paolo Battistini e la sig.ra Rosalba Romano (quest’ultima con delega al sig. Perozzi), poiché avevano ritirato la propria candidatura al consiglio direttivo nel corso dell’assemblea del 27.04.2013; infine, i sigg.ri Patrizia Quaresima, Ezio Bressan, Perozzi, Giusi Bruno (per delega a Paolo Battistini), non erano stati rieletti al consiglio direttivo nel corso della predetta assemblea del 27.04.2013, sicché anche costoro non avevano diritto di farne parte. Conclusivamente, tali soggetti si autoproclamavano in modo antidemocratico come “consiglio direttivo” dell’associazione, usurpavano un potere che non spettava loro e adottavano decisioni illecite, che per la loro antigiuridicità non sono giuridicamente vincolanti per gli altri associati.
​La deliberazione, quindi, di esclusione del sig. Pallotti, come quella degli altri associati, è da considerarsi inesistente, in quanto non proveniente da un organo dell’associazione AIFVS.

​Inoltre, l’esclusione non è stata deliberata dall’assemblea dei soci, come prevede la norma dell’art. 24, c. 3, cod. civ., bensì da un gruppo ridotto di associati, senza legittimazione democratica; in secondo luogo, tale gruppo ridotto di associati non aveva la qualifica di consiglio direttivo ai sensi dell’art. 11, c. 6 dello statuto dell’8.04.2000, in quanto l’unico consiglio direttivo valido era quello composto dai membri democraticamente eletti nel corso dell’assemblea del 27.04.2013; in terzo luogo, il provvedimento di esclusione è stato emesso da un insieme di associati che non potevano impegnare l’associazione, in quanto, non essendo organi della stessa, per il principio dell’immedesimazione organica, non potevano imputare alla stessa le loro azioni; ragion per cui, l’atto di esclusione è affetto dalla patologia giuridica più grave, ossia l’inesistenza, non essendo esso riferibile né direttamente né indirettamente all’associazione AIFVS e, quindi, non vi era alcun onere di impugnativa nei sei mesi dalla notificazione ex art. 24, c. 3, cod. civ. da parte del sig. Pallotti; peraltro, in quarto luogo, non è stata data prova della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario della deliberazione di esclusione al sig. Pallotti, bensì l’esclusione è avvenuta mediante una mera comunicazione con lettera raccomandata “di espulsione” a firma della sig.ra Cassaniti Mastrojeni, ricevuta dal sig. Pallotti il 05.06.2013; tale missiva, atteso il contenuto diverso rispetto alla decisione del 25.05.2013, non tiene luogo della notifica mancante, non essendo surrogabile con altri atti la necessità della notifica della deliberazione di esclusione nel suo testo integrale; in quinto luogo, la lettera comunicata il 05.06.2013 non contiene l’avvertimento del termine e dell’autorità cui era possibile ricorrere, poiché riporta la necessità di impugnativa al collegio dei probiviri nel termine di trenta giorni, mentre va senz’altro escluso che i probiviri possano avere una competenza in materia, atteso che essi sono organi dell’associazione e, perciò, mancanti dell’indispensabile requisito della terzietà rispetto alle parti in causa, essendo composti da membri eletti dagli associati, non all’unanimità, senza la necessaria partecipazione dell’associato escluso; se così non fosse, si permetterebbe ad una parte di decidere essa stessa le controversie insorte con la controparte e alla maggioranza di avere facile gioco dei diritti delle minoranze (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7912 del 06/08/1990 (Rv. 468604 – 01) Presidente: Bologna I. Estensore: Rocchi A. P.M. Nicita FP. (CONF; Sez. L, Sentenza n. 5216 del 12/05/1995 (Rv. 492235 – 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1090 del 05/02/1997 (Rv. 502220 – 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2935 del 20/03/1998 (Rv. 513765 – 01 Presidente: Carbone V. Estensore: Carbone V. P.M. Nardi D. Conf.); in sesto luogo, il sig. Pallotti non è incorso in alcuna decadenza, avendo depositato tempestivamente un ricorso ex art. 700 c.p.c., in relazione a cui è stata depositata in atti l’ordinanza del 28.08.2013, nel ricorso classificato al n. r.g. 56686/2013, per conseguire la sospensione dell’ “efficacia di tutti i provvedimenti assunti dall’associazione”, “ovvero dal suo ex consiglio direttivo successivamente all’assemblea del 27.04.2013” (all. 7 del fascicolo delle convenute), sicché la decadenza risulta comunque impedita dalla proposizione del relativo ricorso. Infatti, costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui “Il rimedio cautelare, alla luce della nuova struttura del procedimento ex art. 700 c.p.c., e degli altri provvedimenti cautelari anticipatori, delineata nell’art. 669 – octies, comma 6, c.p.c., aggiunto dal d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. nella l. n. 80 del 2005, che ha introdotto una previsione di attenuata strumentalità rispetto al giudizio di merito, la cui instaurazione è facoltativa, ha assunto, ad ogni effetto, le caratteristiche di un’autonoma azione in quanto potenzialmente atto a soddisfare l’interesse della parte anche in via definitiva pur senza attitudine al giudicato, sicché la proposizione del ricorso è idonea ad impedire il maturare di termini di decadenza” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 10840 del 25/05/2016 (Rv. 639850 – 01) Presidente: Venuti P. Estensore: Spena F. Relatore: Spena F. P.M. Matera M. (Conf.; nella giurisprudenza di merito, Tribunale di Modena, sez. dist. di Sassuolo, n.r.g. 6709/07, del 12.10.2007); in settimo luogo, la decadenza eccepita dalle convenute non è quella dell’art. 24, c. 3, cod. civ., bensì quella di trenta giorni al collegio dei probiviri, di cui all’art. 6, c. 9, dello statuto, sicché questo arbitro non può pronunciare d’ufficio, in materia di decadenza ex art. 24, c. 3, cod. civ. essendo la materia de qua non sottratta alla disponibilità delle parti e in assenza di una chiara eccezione di parte ex art. 2969 cod. civ. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15131 del 28/11/2001 (Rv. 550706 – 01) Presidente: Corona R. Estensore: Cioffi C. P.M. Russo LA. (Conf.; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9667 del 17/06/2003 (Rv. 564339 – 01) Presidente: Vella A. Estensore: Elefante A. P.M. Carestia A. (Conf.) Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8216 del 20/04/2005 (Rv. 581829 – 01) Presidente: Calfapietra V. Estensore: Bucciante E. Relatore: Bucciante E. P.M. Scardaccione EV. (Diff.).
​Tra l’altro, il termine di decadenza riguarda solo l’impugnativa di (esistenti) delibere di esclusione, mentre tutte le altre delibere possono essere impugnate senza limiti di tempo e termini di decadenza. Infatti, la giurisprudenza ha precisato che “Dal combinato disposto degli artt. 23, primo comma, e 24, terzo comma, cod. civ., dettati in tema di associazioni riconosciute ed applicabili anche alle associazioni non riconosciute, si evince che i vizi delle delibere assembleari, si traducano essi in ragioni di nullità ovvero di annullabilità, possono essere fatti valere con azione giudiziaria, non soggetta a termini di decadenza, da qualunque associato, oltre che dagli organi dell’ente e dal P.M., solo con riguardo alle decisioni che abbiano contenuto diverso dall’esclusione del singolo associato, mentre, per queste ultime, l’azione medesima è esperibile esclusivamente dall’interessato, nel termine di decadenza di sei mesi dalla loro notificazione” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8456 del 10/04/2014 – Rv. 630947 – 01).
​A ciò, si aggiunga che il giorno successivo al 25.05.2013, si riuniva il legittimo consiglio direttivo dell’associazione, i cui membri, eletti dall’assemblea degli associati del 27.04.2013, erano i sigg.ri Alberto Pallotti, Patrizia Pisi, Giuseppe Grieco, Biagio Ciaramella, Rosa Di Bernardo, Elena Ronzullo, Silvana Tavoletta, Francesca Di Bernardo, Teresa Astone, Eva Ruggeri, Claudio Martino, Angelo Longo.
​Ebbene, in data 26.05.2013, il legittimo consiglio direttivo eleggeva alla carica di vicepresidente l’associato sig. Alberto Pallotti, che quindi era considerato “associato” e tale decisione annulla la decisione di esclusione, assunta il giorno precedente dall’autoproclamatosi “consiglio direttivo” in eclatante violazione dello statuto.
​In linea di continuità, in data 22.9.2013, il presidente dell’associazione, sig. Franco Piacentini, per motivi personali, rassegnava le proprie dimissioni e conferiva la delega per la gestione e la rappresentanza dell’AIFVS O.n.l.u.s. al vice presidente sig. Pallotti, ai sensi degli artt. 12 e 13 dello statuto dell’8.04.2000 applicabile ratione temporis (doc. n. 12 del fascicolo del sig. Pallotti); ragion per cui il sig. Pallotti, da quel momento, assumeva regolarmente e in conformità dello statuto, il compito di gestire l’associazione e di indire nuove elezioni per il rinnovo della carica di presidente dell’associazione.
​In data 16.11.2013, si svolgeva a Trentola Ducenta (CE) l’assemblea straordinaria dell’AIFVS O.n.l.u.s. per l’elezione del nuovo presidente nazionale, dopo le dimissioni del sig. Piacentini.
Veniva eletto legittimamente alla carica di presidente nazionale il sig. Alberto Pallotti (doc. n. 15 del fascicolo del sig. Pallotti).
È appena il caso di osservare che tale assemblea è stata regolarmente convocata, sono stati rispettati i quorum costitutivo e deliberativo, è stato rispettato lo statuto, sicché non emergono, né sono stati invocati, fondati profili di illegittimità diversi da una presunta inesistenza per non riferibilità dell’assemblea all’AIFVS.
Infine, si osserva che il sig. Alberto Pallotti ha continuato a pagare regolarmente la quota associativa all’AIFVS, come ha comprovato depositando in atti la contabile dell’ordine di bonifico a favore dell’AIFVS all’udienza arbitrale dell’8.08.2017, con tale causale.
Conclusivamente, si ritiene, in via equitativa, fondata la domanda attorea di accertamento dell’efficacia e validità della nomina a presidente nazionale della AIFVS del sig. Alberto Pallotti, avvenuta in occasione dell’assemblea nazionale del 16.11.2013, sicché si può senz’altro affermare che il sig. Alberto Pallotti è il legittimo ed unico presidente nazionale dell’AIFVS O.n.l.u.s.
È perciò obbligo giuridico della sig.ra Cassaniti Mastrojeni di interrompere immediatamente ogni condotta finalizzata ad impedire la gestione dell’associazione da parte del legittimo presidente sig. Pallotti. La sig.ra Cassaniti Mastrojeni deve, quindi, consentire e favorire l’effettivo subentro del sig. Pallotti nella gestione operativa dell’incarico di presidente nazionale dell’AIFVS O.n.l.u.s. e deve, immediatamente, consegnare al sig. Pallotti tutta la documentazione riguardante l’associazione, quale, a titolo esemplificativo, le scritture contabili, il registro degli associati, il registro delle assemblee, il registro delle deliberazioni del consiglio direttivo, il registro delle deliberazioni dei probiviri, il registro delle deliberazioni dei revisori dei conti, nonché la documentazione e gli strumenti bancari e finanziari (libretto degli assegni, bancomat, token).
***
10) Liquidazione delle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, nel valore medio, ai sensi dell’art. 10, c. 2, del d.m. del 10.03.2014, n. 55, a favore del sig. Alberto Pallotti e a carico della sig.ra Giuseppa Cassaniti Mastrojeni, secondo i parametri previsti per i giudizi di cognizione davanti al tribunale (tabella n. 2).
Il valore della causa si considera indeterminabile, ai sensi dell’art. 6, c. 6, del predetto d.m. 55/2014, con valore indicativo prossimo ad € 260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia.
Per quanto concerne l’AIFVS, le spese legali vanno compensate, in quanto l’associazione non è in conflitto di interessi con il sig. Alberto Pallotti.
***
P.Q.M.
l’arbitro unico, ogni altra questione assorbita, ritenuta la propria competenza,
– rigetta le eccezioni di incompetenza, difetto di giurisdizione, inammissibilità, improcedibilità, improponibilità della domanda e della procedura arbitrale, di nullità degli atti della procedura, invalidità dell’arbitrato e della procedura di nomina e sostituzione dell’arbitro, di difetto di costituzione, di carenza di potestas iudicandi, di inesistenza degli atti, di giudicato esterno, proposte dalle convenute;
– rigetta la domanda delle convenute di accertamento dell’inesistenza delle delibere assembleari del 27.04.2013 e del 16.11.2013;
– in accoglimento delle domande attrici, accerta la legittimità delle delibere assembleari dell’AIFVS O.n.l.u.s. del 27.4.2013 e del 16.11.2013;
– accerta l’inesistenza della delibera dell’autoproclamatosi “consiglio direttivo” del 25.05.2013 con cui è stato escluso il sig. Alberto Pallotti dall’AIFVS O.n.l.u.s. e della delibera assembleare del 6.7.2013;
– accerta l’efficacia e validità della nomina a presidente nazionale dell’AIFVS O.n.l.u.s. del sig. Alberto Pallotti, avvenuta in occasione dell’assemblea nazionale del 16.11.2013 e dichiara, quindi, il medesimo sig. Alberto Pallotti unico e legittimo presidente nazionale dell’AIFVS O.n.l.u.s. dal 16.11.2013;
– dichiara obbligata la sig.ra Giuseppa Cassaniti Mastrojeni a favorire la successione del sig. Alberto Pallotti nella gestione amministrativa e nella legale rappresentanza dell’AIFVS e ordina alla medesima sig.ra Giuseppa Cassaniti Mastrojeni di consegnare al sig. Alberto Pallotti tutta la documentazione e il fondo comune dell’associazione (segnatamente, le scritture contabili, il registro degli associati, il registro delle assemblee, il registro delle deliberazioni del consiglio direttivo, il registro delle deliberazioni dei probiviri, il registro delle deliberazioni dei revisori dei conti, i bancomat, token, libretti degli assegni, carte di credito o di debito, le password del sito internet e quant’altro riferibile alla AIFVS O.n.l.u.s.);
– dichiara che la sig.ra Giuseppa Cassaniti Mastrojeni è tenuta a rimborsare al sig. Alberto Pallotti le spese legali di assistenza e difesa, che si liquidano in € 13.430,00, oltre la maggiorazione del 20% ex art. 4, c. 2, del D.M. n. 55/2014 pari ad € 2.686,00 attesa la pluralità di parti in giudizio, per un totale di € 16.116,00 comprensivo del compenso maggiorato dell’aumento del 20%, oltre spese generali del 15% pari ad € 2.417,40, per un totale complessivo di € 18.533,40, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge;
– dichiara obbligati in solido il sig. Alberto Pallotti, la sig.ra Giuseppa Cassaniti Mastrojeni e l’AIFVS O.n.l.u.s. al pagamento del compenso dell’arbitro, che si liquida, complessivamente, in € 7.085,00, oltre i.v..a e c.p.a., detratta la ritenuta d’acconto e detratti gli acconti già versati;
– dichiara obbligati in solido il sig. Alberto Pallotti, la sig.ra Giuseppa Cassaniti Mastrojeni e l’AIFVS O.n.l.u.s. al pagamento del compenso per il segretario, che si liquida in ulteriori € 2.500,00, oltre oneri di legge;
– dichiara il presente lodo negoziale esente dall’imposta di bollo ex art. 17 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, in relazione all’art. 27 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, in quanto contratto posto in essere da O.n.l.u.s., nonché ai sensi dell’art. 82, c. 5, e dell’art. 104 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
– pone ai sensi dell’art. 814 c.p.c. e altresì in via equitativa, a carico delle parti in solido al 100%, nei confronti dell’arbitro le spese tutte, gli oneri fiscali e il compenso professionale per l’arbitro e il segretario, così come liquidati;
– dichiara che la sig.ra Giuseppa Cassaniti Mastrojeni è tenuta a rimborsare a favore del sig. Alberto Pallotti il compenso dovuto all’arbitro e al segretario nonché le spese anticipate;
– compensa le spese di lite tra il sig. Alberto Pallotti e la AIFVS O.n.l.u.s.;
– dispone l’iscrizione o la trascrizione della stampa del presente lodo nei libri dell’associazione e la sua registrazione presso l’Agenzia delle entrate di Roma entro 30 giorni dalla comunicazione;
– Il presente lodo è stato conclusivamente deliberato e deciso nella riunione del 02.09.2017 dall’arbitro unico riunito in conferenza personale;
– il presente lodo libero o irrituale non può essere dichiarato esecutivo ai sensi degli artt. 808 ter c.p.c. e 825 c.p.c.
Roma, 02.09.2017
avv.to Carlo Affinito (arbitro)
(atto sottoscritto digitalmente)

avv.to Marina Gradassi (segretario) ​
(atto sottoscritto digitalmente)

Lodo dell’avv.to Carlo Affinito nella controversia tra il sig. Alberto Pallotti contro
la sig.ra Giuseppa Cassaniti Mastrojeni e nei confronti della AIFVS O.n.l.u.s.
108/108

 

 

Lettera al sindaco Ottaviani sul ripristino o creazione di attraversamenti pedonali rialzati in via Maria e corso della Repubblica, Frosinone

Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada – onlus (AIFVS)
http://www.robertococco.it – www.vittimestrada.eu
via Tiburtina, 80 – 03100 Frosinone – Tel. e Fax 0775/871525
Presidente provinciale: Franco Cocco / Coordinatore provinciale: Claudio Martino

Frosinone, 6 luglio 2017

Alla cortese attenzione dello
Avv. Nicola Ottaviani
Sindaco di Frosinone
govu1@comune.frosinone.it
sindaco.ottaviani@comune.frosinone.it

OGGETTO: ripristino o creazione attraversamenti pedonali rialzati in via Maria e corso della Repubblica, Frosinone

Gentile Sindaco,
in più occasioni abbiamo rilevato come, da parte della Sua Amministrazione, sia stato opportuno, in alcuni casi necessario, installare, in diversi punti di Frosinone, attraversamenti pedonali rialzati.

Si è trattato di una misura da Lei lodevolmente adottata, in nome del bene supremo della sicurezza e dell’incolumità dei pedoni, anche sfidando le proteste di tanti cittadini, infastiditi dai sobbalzi e/o preoccupati per le sospensioni dei loro veicoli.

Proprio per l’estrema utilità di tali attraversamenti pedonali, ci preme segnalare almeno due distrazioni:
sia in via Maria, all’intersezione con via Plinio il Vecchio,
sia in corso della Repubblica, davanti alla chiesa di Santa Lucia,
i Suoi uffici tecnici si sono dimenticati, dopo aver riasfaltato il fondo stradale, di rimontare gli attraversamenti pedonali rialzati.

Nell’occasione, La preghiamo di prendere in considerazione la possibilità di creare un nuovo attraversamento pedonale rialzato in un punto senz’altro delicato e pericoloso della viabilità, all’intersezione fra via Maria e via Caio Mario.

In attesa di una Sua cortese risposta, Le inviamo i nostri più cordiali saluti.

Franco Cocco                                                       Claudio Martino

Franco Cocco
Cell. 337-922004
e-mail: francococco.fr@libero.it

Claudio Martino
Cell. 338-3465874
e-mail: claumartino1952@hotmail.com

 

Intersezione via Maria-via Plinio il Vecchio

 

 

Corso della Repubblica, davanti alla chiesa di Santa Lucia

 

Intersezione via Maria-via Caio Mario

 

PARMA / Tribunale / Durante l’udienza su un grave incidente avvenuto a Viarolo nel 2012 / DUE PRESIDENTI PER UNA ONLUS / E la “guerra” arriva a Parma / Entrambi dicono di rappresentare le vittime, il giudice esclude l’associazione / di Michele Ceparano / GAZZETTA DI PARMA del 4 marzo 2017

PARMA – Tribunale – Durante l’udienza su un grave incidente avvenuto a Viarolo nel 2012
DUE PRESIDENTI PER UNA ONLUS
E la “guerra” arriva a Parma
Entrambi dicono di rappresentare le vittime, il giudice esclude l’associazione
di Michele Ceparano
GAZZETTA DI PARMA del 4 marzo 2017

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IN RICORDO DI TUTTE LE VITTIME DI INCIDENTI STRADALI DOMENICA 5 MARZO 2017 MANIFESTIAMO TUTTI INSIEME AL QUARTIERE CAVONI – FROSINONE ORE 18 – FIACCOLATA SULLA “MONTI LEPINI” CON PARTENZA DA VIALE MADRID ORE 19 – MESSA DI COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI, PRESSO LA CHIESA DI SAN PAOLO

IN RICORDO DI TUTTE LE VITTIME DI INCIDENTI STRADALI

DOMENICA
5 MARZO 2017

MANIFESTIAMO TUTTI INSIEME
AL QUARTIERE CAVONI – FROSINONE

ORE 18 – FIACCOLATA SULLA “MONTI LEPINI” CON PARTENZA DA VIALE MADRID

ORE 19 – MESSA DI COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI, PRESSO LA CHIESA DI SAN PAOLO

Alberto Pontoni, Alessandra Gabrieli, Alessandro Loffredi, Alessandro Testa, Andrea Celani, Andrea Fiorini, Angelo Bondatti, Angelo Magnante, Anna Maria Campoli, Antonello Palmerini, Antonio Cestra, Antonio Colafrancesco, Antonio Gallon, Belindo Rotondi, Bruno Andreli, Bruno Perfili, Carlo Alonzi, Clara Tennenini, Cristofer Ziruddu, Daniel Ceci, Daniela Siddi, Daniele Chiappini, Daniele Concutelli,Daniele Marcoccia, Daniele Sanità, Davide Quatrini, Davide Silenzi, Diego Visca, Elena Cuzuioc, Emanuele Pantano, Emiliano Bracaglia,Enrico Capozi, Enrico Mammetti, Enrico Perciballi, Ernesto Rotondo, Eros Cervini, Eugenio Cinelli, Ezio Noce, Fabiano Zomparelli, Fabio Pità, Federica Galuppi, Federica Mizzoni, Federica Pantano, Federico Maura, Federico Rizzi, Fernando Santoro, Francesco Ardovini, Francesco Chiappini(Checco), Francesco Mattacola, Gianfranco Cipolla, Gianluca Rossi, Gianni Cecchini, Gianni Magnante, Gioacchino Zirizzotti, Giordano Di Mario, Giovanni Battista Fiorini, Giovanni Battista Soster, Giulio Campagna, Giuseppe Ferrante, Giuseppe Mastrantoni, Ivan Pignoli, Ivan Rossi, Laura Tamburrini, Leonardo Marrocco, Lino Venditti, Luca Iori, Luca Lisi, Luca Malancona, Luca Zompanti, Luigi Ciaramella, Luigi Zangrilli, Marco Loffredi, Marco Testani, Maria Pia Cantatore, Mario Ciavardini, Mario Savo, Massimiliano Pagliaroli, Massimo Fiorini, Massimo Montoni, Massimo Savo, Mauro Paniccia,Michael D’Annibale, Mirko Caramatti, Nazzareno Coluzzi, Pierluigi Viglianti, Piero Girolami, Pietro Alonzi, Renato Campoli, Renato Fabrizi, Roberta Milano, Roberta Roma, Roberto Cocco, Roberto Crecco, Roberto Lauri, Roberto Mastrosanti, Romina Visca, Sandro Marcoccia, Santino Sabellico, Sara Salvatori, Silvio Bottoni, Simone Figlioli, Simone Simonelli, Stefano Calicchia, Stefano Ferrante, Stefano Pironi, Stefano Scaccia, Stefano Terenzi, Tiziano Raponi, Tommaso D’Aquanno, Tommaso Del Piano, Tony Ceccarelli, Umberto Sanità, Valentina Mattacola, Valeria Colasanti, Vincenzino Veronesi, Vincenzo Ruspantini.
ASSOCIAZIONE ITALIANA FAMILIARI E VITTIME DELLA STRADA (A.I.F.V.S.) – ONLUS
Sede provinciale: via Tiburtina n.80, 03100 FROSINONE
(Franco Cocco 337-922004 / Claudio Martino 338-3465874 – tel.fax 0775-871525)
http://www.vittimestrada.eu / http://www.robertococco.it

Anche quest’anno, a distanza di 13 anni dalla morte, per incidente stradale, del giovane Roberto Cocco, chiediamo ad ognuno di partecipare alla manifestazione, per ricordare tutte le vittime della strada e protestare per la scarsa sensibilità con la quale, ad ogni livello politico ed amministrativo, viene affrontato (o NON affrontato) il problema della sicurezza stradale.

Il luogo della manifestazione non è casuale: la “MONTI LEPINI”, oltre ad essere la strada su cui hanno perso la vita tanti cittadini, è un esempio eclatante dell’estrema superficialità con la quale le varie Amministrazioni comunali di FROSINONE, succedutesi negli anni, hanno iniziato (e non finito) opere pubbliche anche essenziali per la vita stessa dei cittadini.

Siamo ben felici di riconoscere all’attuale Amministrazione comunale il merito di aver inaugurato, l’estate scorsa, l’illuminazione della “Monti Lepini”.
Tuttavia, al di là delle pastoie burocratiche e giudiziarie che rallentano il procedere dei lavori, non riusciamo francamente a spiegarci perché, nonostante appaia a tutti assolutamente indispensabile, il Sindaco non abbia ancora provveduto ad interdire ai mezzi pesanti l’utilizzo dell’arteria (quando la superstrada Ferentino-Sora offre un’ottima alternativa).
I mezzi pesanti, infatti, oltre ad essere un’ovvia fonte di pericolo, sono causa di costante usura del fondo stradale, specialmente in corrispondenza delle rotatorie, nonché di danneggiamento delle rotatorie stesse, specie quando queste non sono particolarmente ampie.

Essenziale ci appare altresì la costruzione di una rotatoria all’uscita autostradale di FROSINONE. Il rimpallo fra Regione Lazio e Comune di Frosinone ci sconcerta alquanto. Ci sembra di ricordare che abbiamo diversi autorevoli rappresentanti ciociari sia nel consiglio che nella giunta regionale e ci piacerebbe vedere più impegno da parte loro perché venga realizzata tale rotatoria, che non riguarda solo gli automobilisti di Frosinone città, ma delle intere province di Latina e Frosinone.

Con la promulgazione dell'”omicidio stradale”, il 2016 è stato, per le vittime della strada ed i loro familiari, un anno molto importante, oseremmo dire storico.
Uno strumento nuovo per perseguire la criminalità stradale è ora nelle mani delle forze di polizia e della magistratura.
Ci sono punti da rivedere di questa legge.
Dobbiamo metterci tutti insieme per migliorarla il più possibile.
Il suo impianto complessivo è, a nostro avviso, valido, e saremo vigili su ogni tentativo di smontare il complesso della legge facendo leva su alcuni suoi aspetti meno positivi ma assolutamente migliorabili.

Stampato in proprio – via Tiburtina n.80, Frosinone